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Sentenza n.545 del 09/09/2009 – Tribunale di Ravenna
Infortunio sul lavoro e danno da morte
Gli eredi di un lavoratore, deceduto sul posto di lavoro, possono richiedere i danni differenziali e complementari
Danno tanatologico e risarcimento per infortunio: gli eredi di un lavoratore, deceduto sul posto di lavoro, possono richiedere i danni differenziali e complementari (compresi e non nella copertura assicurativa INAIL) iure proprio e iure hereditatis.
Una recente sentenza del Tribunale di Ravenna è intervenuta in tale ambito affrontando molteplici questioni in tema di danni da morte correlate all’infortunio sul lavoro, incentrando la decisione su contraddizioni esistenti in giurisprudenza su competenza, reciprocità (il caso di specie trattava di un lavoratore straniero, ovvero albanese) e danni.
Competenza del giudice
Una delle questioni rilevanti affrontate nel thema decidendum è stato quello della competenza del giudice del lavoro e giudice civile.
Secondo la decisione presa dal giudice nella sentenza in commento, anche quando si tratta di una morte sul lavoro si deve rimanere, sempre ed immediatamente, sul terreno del processo del lavoro, come si legge nella sentenza, “senza far ricorso nemmeno alla disciplina della connessione che pure si presterebbe al raggiungimento del medesimo risultato, se intesa in senso ampio e finalistico in relazione al conseguimento dell’obiettivo di assicurare il simultaneus processus sullo stesso fatto”.
Il fatto che una causa sia devoluta al giudice civile o a quello del lavoro non rappresenta semplicemente una mera questione formale.
Differenti sono i riti e il giudice del lavoro, ha la facoltà di ammettere qualsiasi prova anche al di fuori dei limiti del codice civile ed anche se sono maturate decadenze per le parti, pertanto è titolare di una serie di poteri ufficiosi che non ha eguali nel rito civile.
In base a tale convincimento è possibile ipotizzare che una stessa domanda trattata con l’uno o con altro rito possa avere esiti differenti.
Quindi, non può essere solo un problema di razionalità e di efficienza, ma anche di giustizia sostanziale; perché è la pregnanza dei diritti delle persone a venire in gioco ed il diverso modo con cui essi vengono tutelati dall’ordinamento nei due settori.
Tutto ciò in quanto solo nel processo del lavoro vengono in rilievo l’indisponibilità e la dimensione di diritti che secondo la legge reclamano l’acquisizione di una verità materiale.
La risarcibilità dei danni
Gli eredi di un lavoratore deceduto per motivi professionali possono richiedere in particolare gli ulteriori danni, ovvero i danni differenziali e complementari, compresi o no nell’oggetto della tutela assicurativa INAIL, sia iure proprio che iure hereditatis.
Distinguiamo le due differenti categorie, con le relative conseguenze.
Nella ipotesi in cui agiscano iure proprio per danni complementari, si legge nella sentenza, è sufficiente l’illecito civile, quindi, non c’è la pregiudiziale penalistica; gli eredi dovranno agire ai sensi dell’art. 2043 c.c. in quanto non c’è responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti dei congiunti del lavoratore estranei, in quanto tali, al rapporto di lavoro.
Nel caso in cui, invece, gli eredi chiedano un danno differenziale patrimoniale, iure proprio, avranno l’onere di dedurre, nonché, provare anche l’illiceità penale del fatto (come accade con il prestatore di lavoro), vigente altrimenti la regola basilare dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile in forza dell’assicurazione obbligatoria INAIL, come da normativa vigente in materia, artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965.
Nella seconda ipotesi, invece, in cui gli eredi del lavoratore agiscano iure hereditatis potranno, altresì, invocare anche la responsabilità contrattuale e quindi la presunzione di colpa ex 1218 c.c. quando il danno, invocato, appunto, iure hereditatis, sia complementare.
Mentre se il danno fosse differenziale avranno l’onere, anche in questa occasione, come sempre per il differenziale, di dedurre e provare l’illiceità penale.
Pertanto la conclusione di tale ragionamento nella decisione del giudice di primo grado, è che in materia di danni da infortunio o decesso da lavoro occorre distinguere, ai fini delle regole dell’imputazione soggettiva dell’illecito, i danni chiesti iure hereditatis da quelli iure proprio, ovvero richiesti dagli eredi.
Reciprocità
Un’altra delle questioni di rilevante importanza affrontata dal giudice de quo, è stata quella della condizione di reciprocità.
Nel caso di specie (infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore straniero con conseguente decesso e richiesta di risarcimento danno da parte degli eredi) in base a quanto esposto sulla dinamica dell’infortunio stesso, sono presenti tutte le condizioni, anche, incidenter tantum, di illiceità e responsabilità penale del fatto, al fine di poter procedere all’accoglimento di tutte le domande svolte dai ricorrenti.
Per i danni subiti dagli stranieri, che si trovino regolarmente in Italia, non vale alcuna condizione di reciprocità, in quanto l’art. 15 delle preleggi, il quale fa salve le diverse disposizioni speciali, deve ritenersi superato dall’art. 2, comma 2 del d.lgs. 286/1998 che attribuisce agli stranieri il godimento dei diritti civili spettanti ai cittadini italiani.
Per quanto concerne i danni subiti da un congiunto, in seguito alla morte del lavoratore familiare, non è possibile richiedere la verifica della condizione di reciprocità, neanche nella ipotesi in cui lo straniero sia residente all’estero.
In tale ambito si entra nel tema di diritti fondamentali dell’uomo (in quanto tale) e vale in proposito quanto previsto negli artt. 2 e 32 della Cost. in base ai quali lo stesso Stato deve limitarsi a riconoscere tali diritti ed a farli rispettare, senza condizioni e differenziazioni basate sulla cittadinanza delle persone. Non si tratta, dunque, di diritti del cittadino, ma di diritti dell’uomo rispetto ai quali non ci può essere alcuna differenziazione ed esiste una parità assoluta tra le persone.
In base alla decisione presa dal giudice del Tribunale di Ravenna, nella sentenza in commento, il danno tanatologico non può essere considerato nè un danno morale (sofferenza soggettiva non transeunte) sia pure assumendo l’ampia eccezione di tale voce descrittiva (come sostiene Cassazione, SS.UU., sentenza 26972/08); nè un danno biologico secondo quanto sostiene la Cassazione 28407/08 (addirittura in un caso in cui la morte era sopravvenuta dopo solo 28 ore dal fatto).
E neppure serve allo scopo la teorica del danno terminale che adopera come criterio di liquidazione il solo danno biologico temporaneo.
Il danno da morte è, come riferito dal giudice, il danno riportato dalla vittima per la perdita (oggettiva) del bene della vita rilevante ex art. 2059 c.c. come diritto inviolabile della persona ai sensi dell’art. 2 e 32 Cost..
Precedenti giurisprudenziali
Il c.d. danno “tanatologico”, sussistente nell’ipotesi in cui alle lesioni subite dal lavoratore (nella specie, a causa di un infortunio “in itinere”) segua la morte dello stesso dopo breve tempo “… non rientra nella nozione di danno biologico come recepita dall’art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che fa riferimento alla lesione dell’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale” (Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza del 27 maggio 2009, n. 12326).
In caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale "jure haereditatis", a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (Cassazione - Sezione Terza, 28 novembre 2008, n. 28423).
Non è risarcibile la domanda di risarcimento del danno da "perdita del diritto alla vita", o danno tanatologico, proposta iure hereditatis dagli eredi del de cuius, in quanto la lesione dell'integrità fisica con verificarsi dell'evento letale immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo non è configurabile come danno tanatologico, in quanto comporta la perdita del bene giuridico della vita in capo al soggetto, che non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando la persona abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona più non esiste (Cassazione - Sezione Terza, 16 maggio 2003, n. 7632).
(Altalex, 12 ottobre 2009. Nota di Manuela Rinaldi)
Tribunale di Ravenna
Sentenza 9 settembre 2009, n. 545
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Ravenna Dott. Roberto RIVERSO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Motivi della decisione
I. Questioni preliminari in punto di chiamata in causa di altri responsabili e di rito sulle domande iure proprio e iure hereditatis.
1.- Anzitutto va rilevato che la domanda di chiamata in causa effettuata dalla TRE C. - della C.M. srl che ha fabbricato (e venduto alla CIDIERRE srl che poi ha affittato alla TRE C) una parte del macchinario utilizzato nel corso dell’infortunio; nonché di Maldini M. RSSP della società convenuta (che ha fornito indicazioni ai lavoratori che comportavano un utilizzo improprio e comunque pericoloso del mezzo semovente; pur avendo previsto nel documento di valutazione dei rischi che doveva essere garantita una adeguata visibilità dell’operatore addetto ai messi di sollevamento) - non è stata accolta dal giudice trattandosi di atto non consentito dalla legge, mancando pure una connessione qualificata tra le domande ai sensi dell’art. 40 c.p.c., e nemmeno opportuno ai fini della definizione e della celerità del giudizio. Peraltro la domanda di regresso interno rispetto ad eventuali condebitori solidali non determina la necessità di effettuare un processo cumulativo, tanto più quando la causa petendi sia estranea alle “controversie di lavoro” ex art. 409 c.p.c..
Nei confronti degli stessi soggetti il datore di lavoro convenuto potrà far valere invece le proprie domande di regresso davanti ai giudici competenti, se ed in quanto corresponsabili dell’accaduto.
2.- Diversa è stata la soluzione adottata in merito alla domanda svolta dall’INAIL, oltre che dagli altri eredi della vittima che sono intervenuti in questo giudizio ampliando la materia del contendere all’interno di un processo cumulativo; le loro domande traggono infatti fondamento dal rapporto di lavoro o previdenziale e rientrano nel perimetro originario della cognizione del giudice del lavoro in forza degli artt. 409 e 443 c.p.c. quand’anche , come nel caso degli eredi, si tratti di domande azionate iure proprio e non iure hereditatis. Va avvertito in proposito (anche in relazione alle domande fatte valere nel ricorso originario dai più prossimi congiunti iure proprio) che questo giudice non condivide la tesi sempre ripetuta in giurisprudenza (v. Cassazione sentenza n. 20355 del 21/10/2005; Cassazione sentenza n. 6608 del 23/07/1996, sentenza n. 11434 del 20/12/1996; sentenza n. 9359 del 04/09/1999 ) secondo cui sulle azioni di danno derivante da una stessa morte sul lavoro la competenza andrebbe ripartita tra giudice civile ordinario e giudice del lavoro: il primo competente sulle domande proposte dagli eredi iure proprio ed il secondo competente solo sulle domande iure hereditatis; con conseguente necessità di un doppio giudizio e senza alcuna possibilità di fare un giudizio unico, nemmeno a seguito di riunione per connessione non esistendo tra le stesse domande un’ipotesi di connessione qualificata ai sensi dell’art. 40 cpc.
Si tratta, di un orientamento che costituisce non solo un fattore di intralcio, di dissuasione e di contraddizione strutturale, nella tutela giudiziaria civilistica per i morti da lavoro, com’è dato di vedere a chiunque; ma anche, ad avviso di questo giudice, di una soluzione irrazionale e non conforme all’ordinamento.
Anzitutto se fosse fondato l’orientamento dominante nel nostro ordinamento la morte sul lavoro non avrebbe nemmeno l'effetto di devolvere allo stesso giudice del lavoro tutte le controversie che riguardano la fine di un'esistenza umana all’interno di un rapporto di lavoro (col rischio concreto di un contrasto di giudicati sullo stesso fatto).
Per giungere a questo risultato potenzialmente contraddittorio la giurisprudenza, in relazione alle domande iure proprio, degrada il rapporto di lavoro (con involontario cinismo) "a mera occasione per l'insorgenza della responsabilità oggetto di accertamento", non costituendo esso stesso la causa petendi della domanda la quale risiederebbe invece una responsabilità di natura extracontrattuale tra parti diverse del rapporto di lavoro.
Tutto ciò risulta ancora più assurdo se si pensa che per altre questioni di minore levatura, la stessa giurisprudenza ha compiuto decisi passi in avanti verso la più ampia oggettivazione del criterio di competenza funzionale del giudice del lavoro (a prescindere dalla natura della responsabilità contrattuale o extra fatta valere nel giudizio) ; arrivando financo (con due sentenze delle Sezioni Unite, la 11726/1997 e la 487/1999) ad ammettere che vadano ricondotte nella stessa competenza del giudice del lavoro le controversie tra sole imprese, quando la ragione del loro diverso rapporto (ad es. in materia di assicurazione o di fondi integrativi del tfr) sia da riconnettere al rapporto di lavoro, in questo caso riconosciuto sì come "antecedente non meramente occasionale", addirittura di un diverso rapporto contrattuale.
Secondo questo giudice andrebbe invece obiettato che anche quando si tratta di una morte sul lavoro si debba rimanere, sempre ed immediatamente, sul terreno del processo del lavoro; e senza far ricorso nemmeno alla disciplina della connessione che pure si presterebbe al raggiungimento del medesimo risultato, se intesa in senso ampio e finalistico in relazione al conseguimento dell’obiettivo di assicurare il simultaneus processus sullo stesso fatto.
Basterebbe leggere con la stessa latitudine sollecitata dalle due sentenze citate delle Sez.Unite, il criterio di legge che delinea nell’art.409 c.p.c. il perimetro della competenza del giudice del lavoro con l’espressione ampia “controversie relative a…”; un’espressione idonea ad abbracciare qualsiasi controversia che trovi nel rapporto di lavoro la ragione giustificativa della domanda, ancorchè la causa si tenga tra soggetti diversi da quelli del rapporto di lavoro medesimo (come tra eredi iure proprio e datore di lavoro o tra colleghi di lavoro) ovvero non si fondi direttamente sul contratto (come per la responsabilità aquiliana).
Ovviamente il fatto che una causa sia devoluta al giudice civile o di lavoro non rappresenta una mera questione formale; e non si tratta soltanto di assicurare la più rapida definizione delle liti e la specializzazione dei giudice (che già sarebbero ragioni più che sufficienti per criticare la soluzione contraria a quella qui accolta); dal momento che sono diversi anche i riti e che il giudice del lavoro (potendo ammettere qualsiasi prova anche al di fuori dei limiti del codice civile ed anche se sono maturate decadenze per le parti) è titolare di una serie di poteri ufficiosi che non ha eguali nel rito civile; talchè non è difficile ipotizzare che una stessa domanda trattata con l’uno o con altro rito abbia esiti differenti; sicchè alla fine non si tratta soltanto di un problema di razionalità e di efficienza, ma anche di giustizia sostanziale; perché è la pregnanza dei diritti delle persone a venire in gioco ed il diverso modo con cui essi vengono tutelati dall’ordinamento nei due settori; venendo in rilevo, solo nel processo del lavoro, l’indisponibilità e la dimensione di diritti che secondo la legge reclamano l’acquisizione di una verità materiale.
II. La dinamica dell’infortunio mortale accorso a Ibra Nazim. La colpa esclusiva della società convenuta (e di altri eventuali responsabili solidali).
3.- Secondo le prove univoche raccolte in giudizio (cfr soprattutto le dichiarazioni rese da Baftiari e Scurtu all’ASL), l’infortunio è avvenuto il 23.09.2006 all’interno del magazzino balloni. della TRE C. (alle cui dipendenze lavorava Ibra Nazim dal 15.05.2006) allorchè il lavoratore veniva investito da un mezzo semovente (lungo 8,70 metri e costituito da un pala caricatrice su cui era stata applicata l’attrezzatura intercambiabile denominata pinza per balle rettangolari costruita dalla C.M.srl). E’ provato che il mezzo semovente fosse condotto da Baftiari Agim (cognato della vittima) e fosse impegnato nelle operazioni di trasferimento di balloni di paglia dal deposito esterno all’interno del magazzino per un percorso di circa 250 metri; nell’occorso il mezzo era stato caricato con 4 balle di paglia che impedivano al conducente la visibilità dello spazio antistante al mezzo; talchè la pala veniva guidata per un lungo tratto in retromarcia, sino in prossimità dell’area di deposito, e di seguito in marcia avanti: in questa modalità senza alcuna visibilità dello spazio antistante e praticamente alla cieca.
Per questo motivo giunto nel magazzino balloni il conducente non si avvedeva della presenza di Ibra Nazim che lavorava nello stesso ambiente (puliva per terra e raccoglieva il filo che teneva avvolti i balloni) e lo investiva (prima col carico trasportato e poi con le ruote del mezzo semovente) procurandogli gravi lesioni da schiacciamento degli arti inferiori che lo conducevano alla morte il 17.10.2006.
4.- Del tutto evidenti appaiono le responsabilità del datore di lavoro convenuto a cui è imputabile la serie di violazioni già individuate nel corso delle indagini dall’ASL: anzitutto perché veniva utilizzato nel trasporto dei balloni di paglia un mezzo semovente che non era neppure idoneo all’uso in questione, e di cui veniva fatto un utilizzo con modalità non conformi alle norme di sicurezza e di comune prudenza essendo impiegato con modalità tali da non consentire al conducente la visibilità frontale nello spazio
antistante; talchè, come si è visto, egli era costretto a procedere con il grosso mezzo per un lungo tratto in retromarcia (con assunzione inevitabile di posizioni scorrette anche dal punto di vista anatomico) e nell’ultimo tratto del deposito praticamente alla cieca rispetto alla spazio antistante; senza potersi avvedere di Ibra Nazim che pure operava nel magazzino ( dich. Scurtu, cit.: “frequentemente la sua attività di pulizia viene svolta all’interno del magazzino dove è successo l’infortunio e spesso è a piedi”).
Il fatto è grave perché l’utilizzo del mezzo con quelle modalità non integrava certo un episodio isolato o sottratto al controllo datoriale; si trattava bensì del sistema ordinariamente utilizzato per trasportare i balloni dal deposito esterno al deposito interno del magazzino (per circa 250 metri) ai fini della lavorazione (di cui propriamente si occupa la convenuta); e costituiva perciò la normale modalità di impiego e conduzione del mezzo da parte del Batfiari e degli altri colleghi di lavoro; modalità che era stata pure indicata dal responsabile della sicurezza aziendale sig. Maldini Mauro (siccome dichiarato dal conducente Batfiari all’ASL).
5.- Il fatto è anzi di una gravità inaudita perché lo stesso pericolo (che poi ha portato all’evento omicida) era stato pure specificamente previsto nel documento di valutazione dei rischi; ove erano state pure individuate e suggerite le misure atte a prevenirne l’accadimento di fatti consimili, prescrivendo allo scopo l’adozione delle seguenti misure cautelari: regolazione della circolazione degli automezzi; utilizzo di macchine più adeguate (e conformi alle norme di legge) per la movimentazione balloni (con, in primis, adeguata visibilità); indicazione delle aree di circolazione; specifica formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori.
Per di più era parimenti acclarato nel documento di valutazione dei rischi, che nel magazzino fosse
“necessaria la presenza nel luogo di lavoro di lavoratori a piedi“; il che vale a togliere qualsiasi credibilità alla tesi sostenuta dalla difesa convenuta, sulla scorta della testimonianza di Fregnan Marco, secondo cui sarebbe stato fatto divieto di entrare nel magazzino quando erano operanti i mezzi di carico. In realtà – non solo non vi è prova che il preteso divieto fosse stato mai impartito specificamente, verbalmente o per iscritto, al lavoratore deceduto - ma è vero piuttosto il contrario, ossia che nel magazzino insistesse normalmente la compresenza di lavoratori a piedi mentre circolavano le pericolose macchine; tanto che la circostanza era stata elevata a rischio specifico della lavorazione e dell’ambiente di lavoro, individuato come tale ex ante nel documento di valutazione rischi.
6.- Del pari nessuna efficacia precauzionale può essere assegnata al cartello (unica misura predisposta dalla convenuta ) recante il generico avvertimento del pericolo per macchina in movimento ed a quello di divieto di accesso; si tratta di cautele assolutamente insufficienti, e comunque superate dai fatti siccome era invece previsto, e normalmente praticato, che altri lavoratori si trovassero a piedi nello stesso ambiente di lavoro dove circolavano ed operavano i potenti mezzi semoventi (pale meccaniche e mezzi di trasporto) che – secondo la prescrizioni impartite ai lavoratori- avrebbero dovuto piuttosto segnalare la loro presenza suonando il clacson alla vista del lavoratore a piedi ( cfr. dich. Batfiari, cit.).
D’altra parte la raccolta del filo e la pulizia dell’ambiente era attività normalmente effettuata da Ibra Nazim nello stesso luogo di lavoro (necessariamente negli stessi posti dove operavano i mezzi semoventi e venivano praticate le manovre di deposito balloni); ed anche in presenza di più macchine in movimento ( cfr. oltre punto 8 bis).
Le modalità di impiego dei lavoratori rendevano perciò privi di valore i suddetti avvisi di pericolo; andrebbe anzi chiarito in proposito che quando gli avvertimenti di pericolo sono superati dalle prassi di lavorazione improntate a comportamenti opposti, essi stessi finiscono per indebolire (piuttosto che aumentare) il livello di attenzione e, quindi, la protezione dei lavoratori, inducendo questi a pensare che non si tratti di prescrizioni serie e da rispettare ai fini della sicurezza.
E nel caso di specie, come già detto, non solo non vi è prova che quei cartelli di divieto siano stati mai osservati da parte di alcuno o che il loro rispetto fosse fatto osservare e sanzionato; ma vi è bensì la prova contraria, ossia che essi dovessero essere disattesi per prassi e prescrizioni impartite dallo stesso datore di lavoro (o comunque a lui imputabili).
7.- Talchè era assolutamente imprescindibile individuare le rispettive aree di lavorazione, assicurare la visibilità dell’operatore nel corso della conduzione del mezzo, coordinare le presenza dei lavoratori attraverso ulteriori misure, in modo di rispettare il diritto dei lavoratori di operare in condizioni di sicurezza. In altre parole poiché nel magazzino sussisteva la possibilità della contemporanea presenza di lavoratori a piedi e di mezzi meccanici in movimento occorreva che fossero prese, realizzate e fatte osservare precauzioni oggettive adeguate, come previsto dalla legge ed indicato nel documento di valutazione dei rischi; quali ad esempio la segnalazione di percorso e di aree separate, con indicazioni verticali ed orizzontali delle rispettive posizioni; come la segnalazione delle aree di manovra di mezzi meccanici, come l’individuazione delle aree di deposito delle balle e delle zone di lavoro e sosta dei lavoratori; occorreva inoltre individuare un lavoratore preposto a fare osservare i divieti ed a coordinare le operazioni.
8.- Sulla scorta di tali premesse va pure respinta la pretesa volta ad addebitare un concorso di colpa allo stesso lavoratore deceduto nella causazione del fatto.
Non è contestato infatti che Naizm Ibra si trovasse nel magazzino per svolgere le sue ordinarie mansioni (faceva pulizia e/o raccoglieva il filo metallico che avvolgeva le balle di paglia); mentre va evidenziato che egli non poteva avvedersi neppure dell’arrivo del mezzo semovente, per via della elevata rumorosità dell’ambiente di lavoro provocata dagli impianti di lavorazione e dai nastri trasportatori in funzione.
8.bis Va aggiunto inoltre che nel deposito, oltre al rumore elevato prodotto dagli impianti, in quello stesso momento era pure presente al lavoro (a brevissima distanza dalla vittima) un’altra pala meccanica guidata da Scurtu Gorge Cristian (testimone oculare del fatto) il cui rumore pure ha impedito di percepire l’approssimarsi dell’altro mezzo; tant’è che (come affermato da Scurtu) Ibra Nazim non ha udito neppure le grida del compagno di lavoro quando aveva cercato di avvertirlo dell’imminente pericolo che stava sopraggiungendo (e nonostante tra i due la distanza fosse minima).
Va pure precisato, a scanso di equivoci, che (come risulta dalle dich. di Baftiari) il segnalatore acustico e luminoso operava solo quando la macchina procedeva in marcia indietro e non era perciò in funzione quando Ibra Nazim è stato investito dalla pala che procedeva in marcia avanti.
8.ter La rumorosità presente nel capannone rendeva dunque ancor più prevedibile che la circolazione del mezzo semovente potesse sfuggire all’attenzione dell’altro operatore; ciò comportava da una parte l’ineludibile necessità di adottare ulteriori misure per coordinare la diversa attività dei lavoratori; e dall’altra rendeva assolutamente inadeguato il cartello di avvertimento di un pericolo (la circolazione del veicolo) che non poteva essere neppure percepito dal lavoratore .
Va perciò escluso che nella verificazione del fatto possa addebitarsi alcun rimprovero al lavoratore deceduto che non doveva essere piuttosto mai impiegato nella mansione e nell’ambiente dato essendo stato investito da una macchina che procedeva alla cieca e che egli non poteva neppure udire.
9.- D’altra parte, com’è noto, i lavoratori hanno diritto ad essere protetti dalle più sicure misure oggettive ed organizzative, ed anche dai rischi derivanti dalla loro disattenzioni, essendo gli stessi rischi scontati in partenza dal sistema. Pertanto quando le misure omesse dal datore avrebbero evitato anche l’efficacia causale delle disattenzioni del lavoratore nessuno concorso di colpa può essere ipotizzato a carico del lavoratore. Nemmeno la colpa o la negligenza del lavoratore possono considerarsi necessariamente concausa dell'evento dannoso, quando abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro; soprattutto per la mancata adozione delle misure organizzative o di protezione oggettiva che applicate all’ambiente ed alle macchine tendono a proteggere il lavoratore anche contro il rischio delle sue stesse disattenzioni (cfr. Cass. civ. 10 dicembre 1981 n. 6542; Cass. civ. 26 maggio 1981 n. 3453).
Il datore di lavoro deve perciò approntare prima di tutto un ambiente di lavoro in regola con le prescrizioni di sicurezza; mentre non può omettere le misure di sicurezza (ambientali ed applicate alle macchine) e puntare tutto sulla attenzione del lavoratore che è invece il soggetto da proteggere.
Nel caso in esame il lavoratore doveva essere protetto dai pericoli costituiti dalla movimentazione dei mezzi e non può essere trasformato in soggetto responsabile o corresponsabile dell’infortunio, se poi l’ambiente di lavoro pericoloso e le modalità della lavorazione inadeguate hanno portato all’infortunio, secondo il consueto schema difensivo sostenuto in questo genere di cause. Uno schema che è frutto del solito capovolgimento logico della filosofia di prevenzione; laddove va ribadito, le misure di prevenzione servono a proteggere il lavoratore, ad impedire che sue inaccortezze o disattenzioni si possano tramutare in pericoli per la sua persona; mentre a nulla servirebbero le protezioni antinfortunistiche se potesse farsi affidamento su comportamenti sempre vigili, attenti e scrupolosi dei medesimi lavoratori da proteggere (In punto Cass. sez. IV, 4/5/1990 n. 6504: “La normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità ma anche da quelli che possano scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, perchè normalmente connesse all’attività lavorativa, cioè, non abnormi e non esorbitanti dal procedimento di lavoro. Pertanto, al di fuori di quest’ultima ipotesi, in caso di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o dalla inidoneità delle misure antinfortunistiche nessuna efficienza causale, neppure concorrente, può essere attribuita ai comportamenti, sia pure disaccorti o maldestri, del lavoratore infortunato che abbiano dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle cautele che, se adottate sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio di siffatti comportanti“).
III. Dolo eventuale
10.- Come si è visto, nel caso di specie la vittima lavorava in condizioni di non poter sentire l’arrivo del mezzo semovente, mentre l’autista della macchina operatrice venne messo in condizioni di non poter vedere il lavoratore presente nel medesimo ambiente di lavoro. Con un pieno capovolgimento delle regole precauzionali è stato dunque attuato un modo di lavorare ispirato al massimo grado possibile di pericolosità: come un assurdo drammatico gioco (una sorta di roulette russa) che prima o poi avrebbe portato alla tragedia che si è verificata.
Si tratta di una vicenda che consente di riscontrare nella commissione del fatto la presenza dello stesso dolo (eventuale), siccome era stata prevista la contemporanea presenza del lavoratore nel luogo dove operavano grosse macchine semoventi che trasportavano grandi quantità di balloni; ed era stato pure previsto che tale fatto potesse costituire pericolo atto a cagionare gravi infortuni ai lavoratori; inoltre, nonostante fossero state pure individuate le misure di sicurezza atte a scongiurarne l’accadimento, le stesse misure non sono state poi attuate essendo stato per contro prescritto ai lavoratori di operare in un modo esattamente opposto (con l’ordine di condurre alla cieca le grosse macchine operatrici nello stesso
luogo ove insisteva la presenza di altri lavoratori).
Sulla scorta delle medesime circostanze si deve allora sostenere che i responsabili aziendali si siano rappresentati in concreto la possibilità del verificarsi dell’infortunio quale conseguenza ulteriore della propria condotta (attiva ed omissiva) ed abbiano accettato il rischio della sua verificazione siccome hanno agito a costo di determinarne l’accadimento; essendo tutto ciò dimostrato, si ripete, sia dalla rappresentazione dell’evento all’interno della valutazione dei rischi, sia dalla reiterazione della condotta pericolosa come ordinaria modalità di lavorazione nell’ambiente di lavoro imposta ai lavoratori.
Tutto ciò, non avendo rilievo penalistico, viene osservato da questo giudice ai soli fini della determinazione dei danni, essendo l’elemento soggettivo un criterio di valutazione tutt’altro che irrilevante per la stima dei danni (soprattutto non patrimoniali) cagionati alle parti lese (essendo evidente che l’offesa ai valori della persona risulta assai più odiosa ed insopportabile quando essa venga sostenuta dalla volontà dell’evento).
IV. I danni differenziali e complementari.
11.- Va premesso che, in caso di morte del lavoratore assicurato, la legge pone a carico dell’INAIL una prestazione economica che consiste in una rendita a favore dei superstiti e che è rivolta ad indennizzare esclusivamente il danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto. Di tale prestazione i beneficiari sono titolari iure proprio e non iure hereditatis o successionis, in base ad un proprio diritto, spettante esattamente per la loro qualità di assistiti (in termini, v. Cass. 19560/2003); da ciò discende anzitutto che non si potrà mai ritenere assorbito il danno non patrimoniale in una rendita avente natura patrimoniale.
Pertanto se è maturato un danno biologico o morale in capo al lavoratore deceduto oppure in capo agli eredi, secondo le normali condizioni di legge, tutti questi danni possono essere azionati in giudizio e, se provati, dovranno essere risarciti dal datore: niente nell’ordinamento autorizza a sostenere che l'indennizzo INAIL possa assorbire le altre voci di danno (o se si preferisce di pregiudizio) morale, biologico ed esistenziale subiti (in vita o in morte) dal lavoratore deceduto per causa di lavoro.
L’Inail eroga sempre un’indennizzo ed il danno integrale spetta sempre al lavoratore o agli eredi se esista responsabilità penale o se esistano altre voci di danno non indennizzate dall’INAIL.
12.- Gli eredi di un lavoratore deceduto per motivi professionali possono richiedere in particolare gli ulteriori danni (differenziali e complementari ossia compresi oppure non, in apicibus, nell’oggetto della tutela assicurativa INAIL) iure proprio e iure hereditatis. Andrebbe pure ricordato che quando agiscono iure proprio per danni complementari basta l’illecito civile (non c’è la pregiudiziale penalistica); e devono agire ai sensi dell’art. 2043 c.c. perché non c’è
responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti dei congiunti del lavoratore estranei in quanto tali al rapporto di lavoro.
Se invece gli eredi chiedono un danno differenziale patrimoniale (anche iure proprio) dovranno dedurre e provare anche l’illiceità penale del fatto (come accade anche con il lavoratore), vigente altrimenti la regola basilare dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile in forza dell’assicurazione obbligatoria INAIL ( come statuito dagli art.10 e 11 del dpr 1124/65).
Solo quando gli eredi agiscano iure hereditatis possono invocare anche la responsabilità contrattuale e quindi la presunzione di colpa ex 1218 c.c. quando il danno (invocato iure hereditatis) sia complementare; mentre se fosse differenziale dovranno anche in questa occasione (come sempre per il differenziale) dedurre e provare l’illiceità penale.
Pertanto in materia di danni da infortunio o decesso da lavoro occorre distinguere ai fini delle regole dell’imputazione soggettiva dell’illecito, i danni chiesti iure hereditatis da quelli iure proprio (richiesti dagli eredi).
13.- Nel caso in esame in base a quanto esposto sulla dinamica dell’infortunio sussistono tutte le condizioni, anche (incidenter tantum) di illiceità e responsabilità penale del fatto, per procedere all’accoglimento di tutte le domande svolte da ricorrenti (ed intervenuti), nei limiti delle seguenti considerazioni.
V. Danno patrimoniale
14.- Va anzitutto rilevato che nel caso in esame non esiste danno patrimoniale (differenziale), oltre a quello indennizzato agli eredi dall’INAIL. Va fatto riferimento in proposito al valore capitale della rendita erogata dall’INAIL pari ad Euro 179.781,59 secondo il calcolo attestato dalla documentazione ufficiale depositata in giudizio dall’istituto (depurato dai ratei già erogati, che ad avviso di questo giudice non possono essere sommati al valore capitale nella rendita, senza produrre una inammissibile duplicazione di costi).
Nella fattispecie in esame la rendita dell’INAIL assorbe per intero il danno patrimoniale, se si considera correttamente il reddito annuo della vittima di Euro 10.312,64 (sulla scorta della busta paga di agosto 2006, pari al netto di € 1184 x 13 mensilità = 15392; decurtato di una quota c.d. sibi).
D’altra parte va tenuto conto che trattandosi di danno futuro inevitabilmente occorre procedere con criterio equitativo non potendo essere rigidamente ed esattamente determinato (art. 1226 c.c.), né la quota che il de cuius avrebbe riservato per sé, né il quantum che il de cuius avrebbe destinato, via via, ai più prossimi congiunti nel corso del tempo (a seconda della qualità di figlio o di coniuge, come pretenderebbe la difesa convenuta).
Peraltro va pure considerato che la rendita corrisposta dall’INAIL agli eredi viene calcolata con esclusivo riferimento al 100% del reddito percepito in vita dal lavoratore deceduto; e dunque è il venir meno di questo reddito che rappresenta il depauperamento complessivo che va risarcito agli eredi (iure proprio e iure ereditario) sotto il profilo patrimoniale.
Pertanto in mancanza di più precise, dettagliate ed ulteriori allegazioni in punto di danno patrimoniale occorre sostenere: per un verso che il danno patrimoniale è soddisfatto dall’erogazioni effettuate dall’INAIL ai ricorrenti; e dall’altro verso che la stessa somma erogata dall’INAIL sia soggetta a ripetizione da parte dell’Istituto (senza alcuno scarto con il danno computato secondo criteri civilistici) per effetto dell’esercizio dell’azione di regresso, di cui pure è stata già delibata la condizione di ammissibilità sotto il profilo dell’illiceità penale del fatto (ex art.10 e 11 del dpr. 1124/1965).
VI. La condizione di reciprocità
15.- Per i danni subiti dagli stranieri regolarmente soggiornati in Italia non vale alcuna condizione di reciprocità perché l’art. 15 delle preleggi (che fa salve le diverse disposizioni speciali) deve ritenersi superato dall’art.2, comma 2 del d.lgs. 286/1998 che attribuisce agli stranieri il godimento dei diritti civili spettanti ai cittadini italiani.
Peraltro, ad avviso di questo giudice, per i danni subiti dal familiare (a seguito di uccisione di un congiunto) non si può richiedere la verifica della condizione di reciprocità, neppure se lo straniero fosse residenti all’estero (come correttamente affermato dal Tribunale di Milano nella sentenza 12099/2008); si verte in tema di diritti fondamentali dell’uomo (in quanto tale) e vale in proposito quanto previsto negli artt. 2 e 32 della Cost. in base ai quali lo stesso Stato deve limitarsi a riconoscere tali diritti ed a farli rispettare, senza condizioni e differenziazioni basate sulla cittadinanza delle persone. Non si tratta, dunque, di diritti del cittadino, ma di diritti dell’uomo rispetto ai quali non ci può essere alcuna differenziazione ed esiste una parità assoluta tra le persone.
16.- Neppure sotto il profilo della liquidazione si giustifica alcuna differenziazione tra aventi diritto che vivono in Italia o all’estero in relazione al diverso potere d’acquisto del danaro; che altrimenti si riproporrebbero nel momento della liquidazione fattori di discriminazione irrazionali, essendo del tutto ultroneo rispetto al danno non patrimoniale che occorre risarcire nel presente giudizio il luogo dove vive la persona danneggiata e dove impiegherà il danaro ricevuto (come una sorta di gabbia risarcitoria del dolore; cfr Trib. Milano cit.)
Per i danni patrimoniali invece mancando il differenziale non si porrebbe neppure il problema di verificare l’esistenza della condizione di reciprocità (ma essi sono stati richiesti nel giudizio solo da congiunti soggiornanti in Italia).
Peraltro la reciprocità non rileva certamente per il danno patrimoniale rivendicato dall’INAIL trattandosi di esborsi da restituire ad un ente pubblico italiano e non ad un soggetto straniero.
17.- Infine va pure aggiunto, per quanto occorrer possa, che la questione relativa all’esistenza della condizione di reciprocità rappresenti una quaestio facti soggetta all’onere della prova ed al principio di contestazione; e nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato e prodotto una nota (tratta dal sito internet del Ministero degli Affari esteri) in cui si da atto (senza contestazione alcuna) della esistenza della condizione di reciprocità tra Albania ed Italia in materia di diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non (iure proprio e iure hereditario).
VII. Il danno non patrimoniale; in particolare il danno da morte (tanatologico e terminale).
18.- In materia va anzitutto premesso che non risponde al vero la tesi secondo cui l’orientamento espresso dalle Sez. unite nel novembre 2008 con la sentenza 26972 sia nel senso che non residui danno non patrimoniale diverso dal danno biologico, né in particolare che non esista più il danno morale, come sostenuto da letture parziali (quando non distorte) della sentenza emessa dalle Sez. Unite.
La Corte ha bensì ribadito in più punti che il danno morale (punto n. 2.10 “costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sè considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”..) ma anche il pregiudizio esistenziale (“anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile”), debba essere risarcito come danno non patrimoniale essendo sufficiente che esista il reato (anche solo oggettivamente); gli stessi danni vanno risarciti autonomamente se si risolvono in una sofferenza morale della persona o in pregiudizio al fare reddituale; se concorre invece una lesione psicofisica vanno risarciti come voce o componente del danno biologico personalizzato e dinamico.
19.- Per quanto concerne la controversa figura del c.d. danno tanatologico le Sezioni unite della Cassazione hanno osservato nella stessa sentenza , cit.: “Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione”.
Pertanto secondo le Sezioni Unite il danno tanatologico deve essere liquidato come danno morale (inteso, nella sua nuova più ampia accezione, come sofferenza morale in sé considerata, cagionata dal reato e senza connotazioni in termini di durata).
20.- Non sembra però che la tesi espressa sul punto dalle Sez unite sia idonea a risolvere tutti i problemi che circondano la stessa figura del danno tanatologico.
Anzitutto non è chiaro se il danno morale spetti alla vittima sia nel caso di morte immediata, sia nel caso di morte sopraggiunta dopo breve tempo. Rimane senza tutela chi muore immediatamente?
Nemmeno sembra chiaro se il danno morale spetti pure quando la persona, ancorchè deceduta dopo un tempo apprezzabile, non sia mai stata cosciente. La Corte sembra infatti riconoscere il danno morale trasmissibile iure successionis soltanto “a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine.”
In un altro passaggio la sentenza menziona però anche la morte immediata come ipotesi ammessa al risarcimento (“viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo”); non si capisce allora come in tal caso sia possibile essere coscienti ed in attesa della morte se questa è immediata.
21.- Per quanto concerne il rapporto tra danno tanatologico e tutela INAIL, va rilevato che anche di recente la Cassazione (27 maggio 2009 n. 13326) ha negato la tutela previdenziale INAIL in un caso in cui il lavoratore era deceduto in itinere dopo pochissimo tempo dall’infortunio sostenendo che il relativo danno (alla vita) non rientri nella tutela INAIL che invece risarcisce soltanto il danno patrimoniale e biologico.
Si tratta della seguente pronuncia: “Il danno per perdita della vita non rientra nella nozione di danno biologico, prevista dall'art. 13 del D.Lgs. del 23 febbraio 2000, n. 38, al fine dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La morte, infatti, qualora sia intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento, costituisce lesione dell'integrità fisica con esito letale e pertanto non realizza la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita. In caso di infortunio "in itinere", pertanto, seguito da morte nel breve periodo (nella specie 13 ore), non è configurabile, in capo agli eredi del defunto, il diritto al risarcimento derivante dal danno biologico che sarebbe spettato allo stesso”.
La massima è coerente con la sentenza delle Sez. Unite (26972/2008) sul danno non patrimoniale secondo cui “nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza” (anche per infortunio sul lavoro) non si potrà chiedere il risarcimento del danno biologico (nemmeno all’INAIL) ma solo il "danno morale" nella “nuova ampia accezione“.
22.- Esiste perciò secondo la giurisprudenza un danno alla vita (o da lesioni mortali) che secondo le Sez. Unite integra un danno morale (inteso non come pretium doloris o patimento transeunte bensì come sofferenza morale); un danno che è diverso dal danno biologico (costituente danno alla salute) e che rileva alle condizioni, non chiare, prima evidenziate ( circa l’immediatezza o meno della morte e lo stato di coscienza della vittima).
23.- Un problema ulteriore suscitato dalla fattispecie del danno c.d. tanatologico attiene alla sua quantificazione: come si determina e si commisura il danno (morale) tanatologico?
Si tratta di un interrogativo di spessore; ancor più se si pensa che la giurisprudenza ha delineato un’ulteriore fattispecie di danno che deriva dalla morte di una persona, denominandolo come danno terminale, ovvero come il danno subito da chi (a seguito d’infortunio o malattia) subisce lesioni ovvero una patologia che lo conduca alla morte dopo tempo apprezzabile (giorni, mesi o anni) dal trauma o dall’emersione della malattia.
24.- Anche tale figura di danno è richiamata dalla pronuncia delle Sez. Unite n 26972 del novembre 2008, allorché si segnala l’orientamento della giurisprudenza che ammette il risarcimento “per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi)”. Ed il riferimento è proprio alla fattispecie del c.d. danno biologico terminale su cui in particolare si è soffermata Cass. 7632/2003, la quale ha stabilito che in questo caso il danno vada commisurato come biologico temporaneo senza alcuna considerazione del danno biologico permanente nemmeno per il periodo in cui la vittima è stata in vita (Cass. 7632/2003: “Il anno biologico terminale, ovvero il danno subito dal de cuius nell’intervello di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione rientra nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata però tenendo conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sia che si applichi il criterio di liquidazione equitativa “puro” sia che si applichi il criterio di liquidazione tabellare, in quanto entrambi questi criteri di liquidazione sono legittimamente utilizzabili, purchè vengano dal giudice adeguatamente “personalizzati!”, ovvero adeguati al caso concreto.”).
Si dice che in questo caso non si tratti di invalidità permanente (per la cui rilevanza non deve essere già avvenuto il decesso prima della causa), né di danno tanatologico (che deve seguire subito dopo il fatto e per il quale rileva solo il morale), ma di una fattispecie intermedia, appunto “il danno terminale” di chi rimane in vita anche per tempo lungo apprezzabile prima di morire a causa di infortunio o malattia professionale ed in cui rileva soltanto il danno biologico temporaneo.
25.- E’ del tutto evidente però che esiste un problema di demarcazione tra le due figure di danno (tanatologico e terminale); sopratutto se si nega la risarcibilità da morte immediata (in mancanza della “lucida agonia”) : quando è che il danno tanatologico diventa terminale? Inoltre non sembra nemmeno chiaro perché il danno tanatologico rilevi come morale mentre quello terminale come biologico temporaneo.
Vero è che anche questa figura del c.d. danno terminale, per come delineata dalla giurisprudenza, non convince, soprattutto perché contiene due intime contraddizioni.
Anzitutto, applicando questa soluzione a chi muore dopo lungo tempo, e più lunghe sofferenze, si liquida (a titolo di danno biologico) meno di quanto sarebbe stato liquidabile se egli fosse rimasto in vita (essendo solo in quest’ultimo caso rilevante il biologico permanente).
Inoltre (commisurando il danno terminale ai giorni di invalidità temporanea) secondo questa stessa giurisprudenza si liquida un risarcimento più basso a chi vive di meno rispetto a chi vive più a lungo; e tanto non pare conforme a giustizia, secondo questo giudice.
25.bis Non convince inoltre che si adoperi come parametro di liquidazione soltanto quello del danno biologico temporaneo senza dare alcun rilievo alla invalidità permanente che pure c’è ed esiste nel periodo in cui la persona è stata in vita ( magari per lungo tempo prima della morte, come può avvenire sovente nei casi di malattia professionale); tant’è che se non fosse morta all’atto della domanda la sua invalidità biologica sarebbe stata risarcita. Non è chiaro però perchè venga negato il risarcimento dello stesso danno biologico permanente almeno per il periodo che va dalle lesioni (o emersione malattia) alla morte; perchè se un soggetto vive ha diritto all’indennità permanente e di temporanea; se muore i suoi
eredi possono invocare solo la temporanea. Nel periodo di invalidità temporanea non vale la permanente (anche se la malattia dura anni)?
Non si capisce cioè com’è che la morte sopraggiunta al momento della domanda (o della sentenza) interrompa la valutazione della lesione dell’integrità psicofisica: perché la morte abbia questa proprietà? Non si nega infatti che vi possa essere una lesione biologica permanente, ma solo si ipotizza che la morte ne faccia venir meno la rilevanza.
26.- Se poi si valuta in cifra il criterio di liquidazione adottato dai giudici nel caso di danno terminale si assiste a degli scostamenti veramenti ingiustificabili. Alcuni utilizzano il criterio dell’indennità biologica temporanea pura: 600 euro totali (!) avevano liquidato il Tribunale di Fermo ( 28.5.1997) e la Corte d’Appello di Ancona (26.10.2000) per una morte avvenuta dopo gg. 27 (22 euro al giorno; v. Cass.2494/2004); 69 euro al giorno sono state invece liquidate dal tribunale di Genova ( 25.7.2008; R+2/ Enel) per un mesotelioma che ha condotto alla morte un lavoratore dopo nove mesi. Secondo la Corte d’appello di Bologna (sent.1993/2008) il criterio corretto sarebbe invece quello di 600 euro come media
(da 500 a 1000 euro al giorno dall’evento alla morte) ed ha liquidato € 16.2000 per la stessa morte avvenuta dopo 27 giorni.
La Corte d’Appello di Venezia ( 2009, S+1/ Fincantieri) per una morte per mesotelioma avvenuta dopo nove mesi riconosce soltanto 150 euro al giorno (4500 euro al mese) e liquida 40.000 euro per nove mesi di sofferenza.
La Cass. 16 maggio 2003 n. 7632 conferma invece una pronuncia della stessa Corte d’Appello di Venezia che aveva riconosciuto il danno terminale di euro 31.500,00 per un ragazzo di 17 anni morto dopo dieci giorni di agonia (più di tremila euro al giorno! una cifra bassa, ma che appare enorme se rapportata ai 22 euro al giorno prima indicati).
27.- Non appaga il comune senso di giustizia infine che in tutti questi i casi il risarcimento del danno (tanatologico o terminale) come danno non patrimoniale riconosciuto a chi muore dopo lungo tempo dal fatto porti ad una liquidazione che è in cifra assai inferiore rispetto a quello riconosciuta iure proprio ai prossimi congiunti a titolo di danno morale per perdita del congiunto.
Se si guardano le tabelle adottate dai vari tribunali, la morte di un congiunto vale sempre, come danno morale degli eredi, almeno qualche centinaio di miglia di euro (fino a 300.000 euro secondo le nuove tabelle del Trib. Milano del 2009). La perdita della vita di una persona vale invece molto meno della sofferenza derivante al congiunto che rimane in vita ( addirittura nel caso prima citato soltanto 600 euro).
Ed anche il danno morale della persona deceduta dopo lunghe sofferenze (e trasmissibile iure successionis) ne risente. Pure il danno morale ne risulta ridimensionato perché (anche) dopo il nuovo corso inaugurato dalle S.U. nel novembre 2008, il danno morale viene pur sempre liquidato (o come si preferisce dire oggi personalizzato) sulla base o all’interno del danno biologico o danno non patrimoniale che dir si voglia. E se il danno biologico è basso ancor più basso sarà il morale di chi muore dopo lungo tempo per malattia (tutto il risarcimento del danno non patrimoniale per morte da mesotelioma arriva a
30.000 Euro per il Tribunale Genova ed a 45000 Euro per la Corte Appello di Venezia).
Il che sembra una palese incongruità; perché si ripete in cifra assoluta il danno non patrimoniale (morale, biologico terminale) della vittima primaria del bene vita, finisce per valere meno (molto meno) del danno morale della vittima riflessa, parenti ecc.
28.- Ad avviso di questo giudice, occorrerebbe modulare invece in modo più equo i risarcimenti; per far sì che il danno non patrimoniale (tanatologico o terminale; morale e/o biologico; che dir si voglia) di chi muoia per responsabilità di altri, non possa essere calcolato sulla base di cifre modeste, offensive se non irrisorie; occorrerebbe adoperare come parametri di riferimento e computo non solo il danno biologico temporaneo ( sia pure mediato e rivisto in aumento) ma anche il danno biologico permanente (magari teorico, ancorchè non attribuito a seguito della morte); oppure liquidare lo stesso danno rapportandolo a quello dei prossimi congiunti (in base all’assunto per cui il diritto alla vita od a non subire lesioni mortali sia più importante, o almeno pari, del dolore o della perdita procurati a chi continui a vivere dopo la
morte del congiunto). Altrimenti il sistema pare squilibrato ed ingiusto.
29.- Nel caso di specie, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale va considerato che il decesso di Ibra Nazim è avvenuto quando egli aveva 46 anni, dopo 24 giorni dall’infortunio durante i quali la vittima si è trovato non già in uno stato di “lucida agonia” ma di “sedazione profonda” ( anche se era “cosciente” subito dopo il fatto, secondo la testimonianza di Baftiari).
Il danno tanatologico ad avviso di questo giudice non può essere considerato nè un danno morale (sofferenza soggettiva non transeunte) sia pure assumendo l’ampia eccezione di tale voce descrittiva (come sostiene Cassazione Sez Unite 26972/08); nè un danno biologico secondo quanto sostiene la Cassazione 28407/08 ( addirittura in un caso in cui la morte era sopravvenuta dopo solo 28 ore dal fatto).
E neppure serve allo scopo la teorica del danno terminale che adopera come criterio di liquidazione il solo danno biologico temporaneo.
Il danno da morte è invece il danno riportato dalla vittima per la perdita ( oggettiva) del bene della vita rilevante ex art. 2059 c.c. come diritto inviolabile della persona ai sensi dell’art. 2 e 32 Cost..
Sull’apprezzamento di tale danno non può incidere il fatto che in presenza di prossimi congiunti si liquidi agli stessi il danno riferito alla perdita del rapporto parentale. Si tratta di danni diversi che spettano a titoli diversi; l’uno iure proprio e l’altro iure hereditatis. Il danno alla vita subito dalla vittima è un danno non patrimoniale diverso dalla perdita del rapporto parentale subito dai prossimi congiunti; ed è trasmissibile agli eredi (quali essi siano); e non può essere diversamente apprezzato a seconda che vi siano o meno prossimi congiunti.
Anche la morte di chi non ha prossimi congiunti (figli, coniuge, genitori, fratelli e sorelle) deve valere sul piano riasarcitorio quanto quella di chi ha prossimi congiunti. Da questo punto di vista non è ammissibile alcuna differenziazione rispetto alla perdita del bene della vita (tra di chi ha prossimi congiunti legittimati iure proprio e chi no).
30.- Quanto vale quindi in termini risarcitori la perdita della vita di una persona in quanto tale?
Ad avviso di chi scrive essa non può valere (in termini puramente risarcitori) meno del danno liquidato come danno morale iure proprio ai prossimi congiunti.
Non appare equo moltiplicare una somma (arbitrariamente determinata) per i giorni di sopravvivenza; secondo un criterio illogico che per stimare la perdita di un bene come la vita, riconosce maggior risarcimento del danno a chi avendo vissuto più a lungo ha avuto semmai una perdita minore, ed attribuisce una liquidazione inferiore del danno a chi vivendo di meno ha avuto una perdita maggiore.
La stessa somma sarebbe comunque insufficiente rispetto al danno che si vuole risarcire, che non è un danno morale o biologico ma appunto la perdita del bene sommo della vita ai sensi dell’art. 2 e 32 Cost; e sarebbe ancor più insufficiente se raffrontata con quanto viene normalmente riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale ai “prossimi congiunti” per la sola sofferenza morale e perdita del rapporto parentale derivante dalla stessa morte.
31.- Nel caso di specie tenuto conto di tutte le circostanze di fatto acquisite agli atti, della relazione di parentela in essere e del rapporto corrente in concreto con la vittima prima del fatto - vanno liquidate ai ricorrenti ed intervenuti, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del congiunto, le seguenti somme (con riferimento alla recenti tabelle del Tribunale di Milano): Euro 200.000 ad Hava Ibra (moglie), Euro 200.000 ad Xhulieta Ibra (figlia) , Euro 200.000 ad Alket Ibra (figlio), Euro 50.000 ad Besnik Ibra (fratello), Euro 50.000 ad Lindita Ibra in Baftiari (sorella), Euro 100.000 ad Abaz Ibra (padre) , Euro 100.000 ad Eftiha Ibra (madre) , Euro 30.000 ad Mustafa Ibra (fratello residente in
Albania)..
Inoltre ai medesimi congiunti eredi della vittima Hava Ibra, Xhulieta Ibra, Alket Ibra spetta anche il danno non patrimoniale riconosciuto per la perdita della vita di Ibra Nazim (stimato in via equitativa pari ad € 200.000) trasmissibile iure hereditatis, il quale va suddiviso in quota per 1/3 ciascuno (€ 66.333,33); sulle somme liquidate spettano gli interessi dal fatto al saldo e la rivalutazione monetaria dall’attuale liquidazione in avanti.
Nessun altro danno risulta comprovato e deve essere quindi risarcito.
Le spese sostenute dai ricorrenti ed intervenuti seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:
Condanna i convenuti in solido a pagare ai ricorrenti le seguenti somme, per i titoli dedotti in giudizio: Euro 200.000 ad Hava Ibra, Euro 200.000 ad Xhulieta Ibra, Euro 200.000 ad Alket Ibra, Euro 50.000 ad Besnik Ibra, Euro 50.000 ad Lindita Ibra in Baftiari, Euro 100.000 ad Abaz Ibra, Euro 100.000 ad Eftiha Ibra, Euro 30.000 ad Mustafa Ibra, quale danno non patrimoniale iure proprio, nonché a pagare ai ricorrenti Hava Ibra, Xhulieta Ibra, Alket Ibra Euro 66.333,33 ciascuno quale danno non patrimoniale iure hereditatis, oltre interessi dal fatto al saldo e rivalutazione dall’attuale liquidazione in avanti.
Respinge la domanda di danno patrimoniale – Condanna i convenuti in solido alla rifusione all’INAIL della somma di Euro 179.781,59 oltre interessi legali.
Condanna i convenuti alla rifusione delle spese processuali liquidate in Euro 30.000 per i ricorrenti di cui 25.000 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. e per l’INAIL in Euro 6.000 di cui 4.000 per onorari.