Azione diretta ex art.18 della legge 990/1969 e azione ordinaria ex art.2054 del Cc
In tema di risarcimento per i danni conseguenti a sinistro stradale, nel caso in cui il danneggiato proponga nei confronti dell'assicuratore azione diretta ex art. 18 della legge 996/1969 il responsabile è litisconsorte processuale necessario (in quanto l'obbligazione a carico dell'assicuratore di pagare per i danni prodotti nasce solo nel momento in cui, posta l'esistenza del rapporto assicurativo, sia accertata la responsabilità del danneggiante). Viceversa, nel caso in cui il danneggiato proponga soltanto l'azione ordinaria ex art.2054 del Cc nei confronti del danneggiante, o del proprietario o equiparato, ma non citi anche l'assicuratore, nei confronti di quest'ultimo non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario ma solo facoltativo. Sarà quindi il responsabile (danneggiante) a decidere se chiamare o meno in garanzia l'assicuratore e il danneggiato assumerà il rischio dell'insolvenza del convenuto ove ciò non avvenga.