Associazione Europea Familiari e Vittime della Strada ONLUS
 mercoledì, 08 settembre 2010 • ore 11:44 100314 accessi alle pagine • 849 informazioni, lette 35348 volte 

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domenica 21 febbraio 2010
Perché i nostri giudici non applicano la legge!

La recentissima pronuncia della Suprema Corte sul “caso Lucidi”, lo sconsiderato che un paio d’anni orsono uccideva barbaramente i due giovani fidanzatini di Roma, Ale e Chiotty, pronunce di “giudici minori” dello stesso segno, pubblici ministeri che bighellonano a bordo della propria auto con un tasso alcolemico pari a 1,7% grammi per litro (g/l) – cronache dei nostri giorni - la dicono lunga sulla “civiltà giuridica” del nostro paese, sulla scarsa considerazione prestata ai “reati stradali” e sulla deliberata scelta, a questo punto, del potere giudiziario di abdicare alla funzione costituzionale che gli è propria (“applicare la legge”), legiferando, piuttosto, per sentenza.

Il nostro codice penale non lascia adito a dubbi su come un fatto della specie di quello commesso dal Lucidi debba essere configurato da un punto di vista giuridico. Il fatto di reato commesso dal Lucidi integra, infatti, certamente (!) un omicidio volontario! Costui è da considerarsi imputabile e come tale capace di intendere e di volere al momento del sinistro, non potendo avere alcun rilievo sotto il profilo della punibilità la circostanza che le sue capacità intellettive fossero grandemente scemate, atteso che lui stesso si era posto in tale stato. Non può esser condivisa nel modo più assoluto la decisione di derubricare il fatto di reato in omicidio colposo, scelta quest’ultima che si pone contro diritto e vale ad ignorare nel contempo gli insegnamenti pregressi della stessa Suprema Corte in materia, nonché quelli della dottrina dominante. Sorprende la decisione che si avverte sempre più spesso tra i nostri Giudicanti di lasciare sempre e soltanto al carnefice il beneficio del dubbio, se avesse cioè il Lucidi, nel caso di specie, confidato “superficialmente”, di poter scongiurare l’evento. Si ricorda, a noi stessi per primi, che dolo eventuale sussiste allorquando l’agente accetta il rischio delle conseguenze che nel normale ordine delle cose seguono alla contravvenzione di quella norma di esperienza che si accinge deliberatamente a violare: la morte di chicchessia nel caso in esame. Come possa pertanto essersi arrogato il Giudicante la prerogativa di valutare che tipo di discernimenti, tutti di carattere introspettivo, sia stato dato fare al Lucidi è circostanza misteriosa, come i caratteri del mistero riveste la scelta dello stesso Giudicante di riconoscere, a questo punto, in capo al reo delle particolari capacità nell’esercizio della guida.

Che i Giudici – sia questo un monito - anche loro fallibili come tutti gli uomini, si basino sulle “realtà” processuali ed applichino la legge, perché in diritto, sia ben chiaro, il Lucidi non solo ha ucciso, ma, di più, ha voluto uccidere!

L'Avvocato
Federico Alfredo Bianchi
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