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| lunedì 08 febbraio 2010 |
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| Al S. Maria Goretti di Latina porte chiuse in rianimazione |
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Il Presidente Delle Cave deciso: “Chiederemo spiegazioni a chi di dovere e intanto incontro urgente con il Prefetto".
E’ quanto meno imbarazzante la strana situazione verificatasi nel reparto di Rianimazione del S. Maria Goretti di Latina. Infatti da Venerdì a Domenica non è stato possibile far visita ai ricoverati da parte dei familiari. Soltanto un’occhiata dalla vetrata e sotto lo sguardo attento delle forze dell’ordine perché nel grande camerone dove si trovano una dozzina di ricoverati che versano in precarie condizioni di salute, è piantonato un pregiudicato, sorvegliato speciale. Così ecco che a farne le spese sono tutti gli altri che non possono avere il conforto ed il calore dei parenti in quanto è stato vietato far loro visita in quell’unica ora che, in condizioni normali, viene concessa ai familiari. Ma una vera giustificazione non ci è stata data in quanto alla richiesta specifica sulle motivazioni di questo provvedimento, ci siamo sentiti rispondere dal caposala che si trattava di motivi interni e coperti dal segreto professionale. Intanto oggi, chissà per quale strano motivo, si sono riaperte le porte per i familiari ma non è detto che domani sia ancora così. In pratica i ricoverati sono stati per tre giorni privati dal contatto con i parenti ed è facile immaginare che possa essere nata in loro la sensazione di essere stati abbandonati al oro destino. La nostra Associazione cercherà di capire meglio cosa ci sia dietro questo assurdo provvedimento.
“Chiediamo un incontro urgente con il Prefetto – ha ribadito il vice Presidente Nazionale Giovanni Delle Cave – perché non possibile infliggere questa violenza morale a chi è ricoverato in precarie condizioni di salute e si vede negata anche la possibilità di ricevere parole di conforto ed il calore dei propri cari. Non possiamo permettere che queste situazioni si verifichino ancora e ci attiveremo per verificare s esistono responsabilità perseguibili anche penalmente. Chi non ha cuore e cura per le sorti del prossimo non può operare positivamente in strutture sanitarie. Nel reparti di Rianimazione dove i medici hanno dimostrato e dimostrano grande professionalità non è possibile che si adottino provvedimenti a dir poco sconvolgenti". |
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Il Vice Presidente Giovanni Delle Cave |
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Roma, martedì 02 febbraio 2010 |
Ipotesi di aprire le preferenziali a moto e scooter |
Si lavora per ridurre il traffico cittadino e agevolare le due ruote |
Moto e scooter potranno circolare su alcune corsie preferenziali in determinate fasce orarie. Non c’è ancora una decisione ma l’ipotesi è stata confermata dal vicesindaco Mauro Cutrufo: «Io e l’assessore Marchi ci stiamo lavorando». E l’assessore capitolino alla Mobilità Sergio Marchi ha spiegato: «L’ipotesi di aprire le corsie preferenziali ai ciclomotori è un’idea già presente in altre città europee, alla quale l’amministrazione sta lavorando per ridurre il traffico cittadino e agevolare il transito dei mezzi a due ruote presenti in città. Un progetto che sarà comunque frutto di un accurato studio, che tenga in considerazione le diverse tipologie di corsie preferenziali. Una volta valutate le opportune misure per contemperare le esigenze di fluidificazione con la sicurezza stradale degli utenti porteremo il provvedimento in giunta e al vaglio del Consiglio». |
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martedì 11 agosto 2009 |
Alle famiglie dei ragazzi di Formia |
La grande tragedia che ha colpito le Vostre famiglie è per noi motivo di dolore, vogliate gradire le nostre più sentite condoglianze. |
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martedì 11 agosto 2009 |
Danno morale, danno non patrimoniale, danno biologico ed aumento in percentuale |
Il danno c.d. morale è risarcibile.
Il Giudice deve personalizzare il danno non patrimoniale valutando se sussista ed in che misura patimento e la sofferenza incrementando il danno biologico.
Una volta accertato che esiste, non si vede proprio perché non si possa adottare un criterio di aumento percentuale rispetto a quanto riconosciuto per il danno biologico: non vi è nessuna duplicazione o ripetizione di risarcimenti, bensì ristoro di diverse voci del danno non patrimoniale subito dalla vittima. (1-33)
NDR: la sentenza è particolarmente interessante, oltre ad essere ben motivata, in quanto è volta a chiarire il senso e la portata della pronuncia della Cassazione civile SS.UU. 26972/2008, evidenziandone le contraddizioni.
(*) Riferimenti normativi: art. 2059 c.c..
(1) In tema di danno non patrimoniale e prospettazione della domanda risarcitoria, si veda Cassazione civile 21680/2009.
(2) In tema di danno non patrimoniale e contratto di locazione, si veda Tribunale Roma, sentenza 23.09.2009.
(3) In tema di inadempimento contrattuale e danno non patrimoniale, si veda Tribunale Roma, sez. XI, sentenza 13.07.2009.
(4) Sul tema dei danni bagattellari, di veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 19.08.2009 n° 18356.
(5) In tema di danno biologico e tabelle ministeriali, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.06.2009 n° 11048.
(6) In tema di quantificazione del danno alla persona e tabelle milanesi, si veda Tribunale Milano, sez. V civile, sentenza 06.05.2009 n° 6076.
(7) In tema di danno morale consequenziale, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 20.05.2009 n° 11701.
(8) In tema di danno non patrimoniale risarcibile nei casi di pericolo presunto, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.05.2009 n° 11059.
(9) In tema di danni non patrimoniali e maltrattamenti ad una donna, si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza 16.04.2009 n° 16031.
(10) In tema di danno non patrimoniale e stress, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 09.04.2009 n° 8703.
(11) Sul danno da stress da irragionevole durata del processo, si veda Cassazione civile, sez. I, sentenza 28.01.2009 n° 2144.
(12) Sul danno esistenziale da stress pubblicitario, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.08.2008 n° 21934.
(13) In tema di danno non patrimoniale comprensivo sia del pregiudizio di ordine morale che del pregiudizio esistenziale, si veda Tribunale Pinerolo, sentenza 17.03.2009.
(14) In tema di danno morale e presunzione, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.03.2009 n° 5057.
(15) In tema di danni da morte, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.01.2009 n° 458, con nota di VIOLA.
(16) In tema di danno non patrimoniale ed unicum, si veda Corte d'Appello Perugia, sentenza 24.11.2008.
(17) Sul tema della rilevanza solo descrittiva inerente le voci di danno, si veda Tribunale Milano, sentenza 05.03.2009 n° 3047.
(18) In tema di uccisione del gatto e danno non patrimoniale, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.02.2009 n° 4493, con nota di BUFFONE e videointervento di VIOLA.
(19) In materia di danno esistenziale che confluisce nel danno morale, si veda Cassazione civile , SS.UU., sentenza 16.02.2009 n° 3677.
(20) In materia di protesto illegittimo e lesione dell’immagine, si veda Tribunale Lecce, sez. Maglie, sentenza 11.02.2009.
(21) In materia di danni da fumo e danno esistenziale, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 15.01.2009 n° 794.
(22) In materia di necessità dell’intergale risarcimento del danno alla persona, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.01.2009 n° 469.
(23) In materia di uranio impoverito e danno non patrimoniale, si veda Tribunale Firenze, sez. II civile, sentenza 17.12.2008.
(24) In materia di quantificazione del danno morale (dopo le Sezioni Unite) si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 12.12.2008 n° 29191.
(25) Tra le sentenze più recenti, immediatamente successive alle SS.UU. 2008, si veda Tribunale di Lecce, sezione di Maglie, 368/2008, con nota di MAGGIULLI.
(26) In tema di danno non patrimoniale, si veda Cassazione Civile, SS.UU., 11.11.2008, n. 26972 (si vedano anche le video riflessioni di VIOLA, in materia di integralità del risarcimento del danno alla persona, e le video riflessioni di CESARI, nell’ambito del convegno Il Risarcimento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali tenutosi in Roma il 24 novembre 2008 presso il Palazzo Marini della Camera dei Deputati.
(27) Per la lettura dell’ordinanza di rimessione, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.02.2008, n. 4712 (vedi video-riflessioni di VIOLA e video-riflessioni di CESARI).
(28) Si veda anche Cassazione civile SS.UU. 21934/2008 in materia di spot illegittimo.
(29) In favore del danno esistenziale, si veda Cassazione civile 2379/2008.
(30) In materia di danno parentale e prova, si veda Cassazione civile 20987/2007.
(31) In dottrina, si veda anche PLENTEDA, il Danno esistenziale bagattellare e transeunte e VIOLA, Il danno esistenziale come mancato guadagno non patrimoniale, nonché VIOLA, Il mancato guadagno non patrimoniale (o danno esistenziale?) dopo le SS.UU. e BUFFONE, Il danno non patrimoniale a 3 mesi dalle S.U.: cosa è cambiato?.
(32) Sul tema del danno tanatologico, si veda il focus di D’APOLLO, Danno tanatologico: la giurisprudenza recente, nonché VIOLA-TESTINI-MARSEGLIA, Il danno tanatologico.
(33) In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, con particolare attenzione a quello psichico, si veda CAPRI, Lo psicologo forense e l’accertamento del danno psichico, esistenziale e morale; relativamente alla prova del turbamento psicologico, si veda RUFFINI, La prova del turbamento psicologico attraverso la consulenza dello psicologo forense.
Relativamente alle relazioni del CONVEGNO NAZIONALE Pecunia doloris: il valore risarcitorio della persona e della sofferenza esistenziale dopo le Sezioni Unite tenutosi presso la Sala delle Conferenze, Palazzo Marini, CAMERA dei DEPUTATI il 6 maggio 2009, si vedano:
- CESARI, Pecunia doloris: il valore risarcitorio della persona e della sofferenza esistenziale;
- VIOLA, Percentualizzazione del danno morale e reductio ad unum del danno biologico;
- BUFFONE, Possibili censure di costituzionalità sul danno biologico omnicomprensivo;
- RIPONTI, L’elemento soggettivo del reato e le conseguenze risarcitorie;
- CRICENTI, Alcune questioni sul danno non patrimoniale a seguito di SS.UU. n. 26972/2008.
Altresì, per approfondimenti in DOTTRINA, si vedano:
- VIOLA, I danni da morte e da lesioni alla persona, CEDAM, 2009;
- FANTETTI, Diritto di autodeterminazione e danno esistenziale alla luce della recente pronuncia delle S.U. della Cassazione, in Responsabilità civile (La), 2009, n. 1, UTET;
- VIOLA, Il danno nelle relazioni affettive con cose e animali, in Responsabilità civile (La), 2009, n. 2, UTET;
- VILLANI, Perdita dell'animale d'affezione: danno esistenziale?, in Responsabilità civile (La), 2008, n. 8-9, UTET;
- CARBONE P., Ulteriori riflessioni sul danno esistenziale, in Danno e Responsabilità, IPSOA, 2008, 2;
- CESARI, Il risarcimento del nuovo danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali;
- VIOLA, Il mancato guadagno esistenziale, in Studium Iuris, 2/2006, pag. 131;
- DE GIORGI, Lesione del diritto all'ordine e risarcimento del danno esistenziale, Studium Iuris, 2008, n. 2, CEDAM, p. 224;
- ZAULI, L'impotenza è danno esistenziale: va risarcito chi, a causa di un incidente, ha perduto il suo vigore sessuale, in Responsabilità civile (La), 2008, n. 1, UTET, p. 25;
- CARBONE P., Ulteriori riflessioni sul danno esistenziale, in Danno e responsabilità, 2008, n. 1, IPSOA, p. 210;
- CASSANO, Rapporti tra genitori e figli, illecito civile e responsabile. La rivoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni alla luce del danno esistenziale, in Vita notarile, 2007, n. 1, EDIZIONI GIURIDICHE BUTTITTA, parte II, p. 315;
- LIBERATI, Il danno esistenziale nella giurisprudenza amministrativa, 2007, GIUFFRÈ;
- CASSANO, La giurisprudenza del danno esistenziale, 2007, CEDAM.
(Fonte: Altalex Massimario 41/2009)
Tribunale di Roma
Sezione di Ostia
Sentenza 22 ottobre 2009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice
Dott. Cons. Massimo Moriconi
Nella causa tra
G. B. (avv. M.M.)
attore
E
D. L.
convenuta contumace
E
Spa Aurora Assicurazioni in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv.F.T.)
convenuta
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 22.10.2009 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA
letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:
Il fatto è ampiamente provato sia a mezzo dei credibili testimoni escussi sia a mezzo della documentazione anche di pronto soccorso depositata.
Prima di entrare nello specifico della valutazione di quanto spetti in termini risarcitori al danneggiato, occorre svolgere alcune considerazioni che costituiscono al tempo stesso premessa e fondamento della decisione.
Si è ritenuto, per molto tempo ed anche da parte di chi scrive, che ove il danno alla integrità psico-fisica della persona, di natura non patrimoniale, avesse comportato, delle sofferenze causate dalla lesione, costituente reato, accertata o meno penalmente, si fosse in presenza di un danno soggettivo transeunte, c.d.danno morale che meritava, ove allegato ed accertato, anche in forza di presunzioni, un risarcimento autonomo e distinto rispetto a quello derivante dalla menomazione della integrità psico-fisica obiettivabile come tale e quindi accertabile mediante consulenza medico legale (c.d. danno biologico).
Inoltre si riteneva che in presenza di una stabile apprezzabile e significativa alterazione e modificazione, non voluta ma derivata dal danno-evento, delle abitudini di vita del danneggiato, con impossibilità o maggiore difficoltà a svolgere tutta quella serie di possibili attività (da allegare e provare, nei limiti del ragionevole, ed anche attraverso presunzioni) nelle quali si realizza la vita di ogni persona, ed in concreto si realizzava prima dell’evento quella del danneggiato, secondo i suoi gusti, inclinazioni, capacità, età, sesso, condizioni sociali, culturali, economiche etc.; potesse nascere in capo al danneggiato, a prescindere che il fatto costituisse o meno reato, il diritto ad un ulteriore risarcimento, ove questo fosse riconosciuto espressamente dalla legge ovvero, altrimenti, ove la lesione avesse riguardato ed inciso una posizione soggettiva costituzionalmente rilevante (c.d.danno esistenziale).
Tali principi vanno riesaminati alla luce della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione del Sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972 e della giurisprudenza conforme che vi ha aderito.
La sentenza interviene in particolare sul danno non patrimoniale c.d. esistenziale e su quello c.d. morale per negare l’esistenza di un autonoma figura di danno morale e di danno esistenziale operando una sorta di reductio ad unum nella categoria del danno non patrimoniale.
Per evitare parafrasi e riassunti che potrebbero alterare il pensiero espresso dai Giudici della Suprema Corte è conveniente riportare i passi e gli aspetti fondamentali della pronuncia suddetta:
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicchè darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri … come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa … nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
La limitazione alla tradizionale figura del cd. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata.
In questo caso è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 cc).
E superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile.
La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali.
La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.
Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
In assenza di reato e fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
Il pregiudizio di tipo esistenziale è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria.
La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili.
Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.
La sentenza, autorevole e ricca di interessanti spunti, suscita non poche perplessità che inducono ad approfondirne i significati anche al fine di evitare di tradire lo stesso spirito che la anima e che non è certo quello di privare le vittime ed i danneggiati di parte del ristoro derivante dalle lesioni subite.
Sulle categorie di risarcimento del danno non patrimoniale adottati dalla sentenza delle S.U..
Un’ interpretazione piana degli artt.2059 cc e 185 cpv cp porterebbe a consentire il risarcimento del danno non patrimoniale, salve leggi particolari che lo prevedano in altri casi, solo in presenza di un reato.
Dare paternità, in assenza di reato, ai soli casi di lesione dei diritti costituzionalmente inviolabili della persona e non invece a quelli in cui vi sia un semplice interesse giuridicamente protetto desunto dall'ordinamento positivo, come fanno le S.U. della Suprema Corte, è opinione tanto autorevole quanto di dubbio fondamento nel diritto positivo.
Tanto da apparire dettata più dall’intento di limitare i risarcimenti che dalla reale esigenza di restare ancorati ad un preciso dettato normativo in tale senso (invero assente).
Danni non patrimoniali nel caso di assenza di reato.
Invero la Corte stressa l’usuale accezione di danno esistenziale richiamando esempi di riconoscimenti di tale danno, da parte di giudici di merito (in particolare, di Pace), in casi bizzarri e singolari (colpisce quello riferito della rottura del tacco di una scarpa da donna !).
In tale contesto risulta agevole e convincente il confronto con i diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione come gli unici, secondo le S.U., ad essere meritevoli, in caso di attacco e lesione, di ricevere tale tipo di tutela.
Ma in realtà vi sono molti eventi dannosi che pur in assenza di un reato vengono percepiti dal senso comune come gravi e ingiusti, come in effetti sono, di talché la mancanza, per essi, di qualsiasi forma di ristoro in sede giudiziale non trova un’altrettanto valida giustificazione.
Non sfuggendo alla sfida degli esempi, viene da proporre quello del promissario acquirente che dopo anni di attesa della sentenza, si vede alfine riconoscere dal giudice il suo buon diritto al trasferimento in proprietà dell’immobile di cui al contratto preliminare inadempiuto da controparte. Al di là della regolamentazione economica degli interessi (dare/avere), tutto lo stress, la tensione, l’ansia, la preoccupazione se non talvolta la vera angoscia patiti negli anni nell’attesa incerta dell’esito del giudizio, il non aver potuto utilizzare le somme destinate all’acquisto per altri investimenti e spese, dovendo rimanere appostate in attesa dell’esito della sentenza, il ritardo nella presa di possesso e godimento di quell’immobile per il quale si erano fatti programmi a volte diventati inattuali, e tutti questi profili di danno (non patrimoniale), che ove sussistenti in concreto tali indubbiamente sono, rimangono nell’ottica delle sentenza delle S.U. del tutto obliterati, accomunati ai meri fastidi che la dovuta tolleranza del vivere sociale impone (viceversa si tratti di danni talvolta molto gravi e sicuramente ingiusti che vengono impunemente inferti).
Ed infatti, in questo caso, come in molti altri niente affatto bizzarri e curiosi, la posizione soggettiva incisa non trova nella Carta Costituzionale un esplicito specifico referente e pertanto non sembra meritare, nell’ottica delle S.U., questo tipo di tutela.
Ma allora, così opinando, si potrebbe sostenere che neppure il diritto alle prestazioni sessuali con il coniuge trova nella Costituzione Italiana uno specifico referente !
Eppure il danno-evento (causato al partner impossibilitato a seguito di esso a fornire tale prestazione) viene dalla S.C. nella sentenza in esame riconosciuto. E, secondo chi scrive, giustamente, perché il valore primario dei rapporti coniugali e della famiglia è indubbiamente riconosciuto dalla Costituzione (art.29 e ss).
La quale, d’altra parte, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo e sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ..(art.2 Cost.).
E riconosce, rimanendo all’esempio fatto, che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento ….allo scopo di renderla accessibile a tutti (art.42).
Si vuol dire che a ben vedere pressoché tutta la vita dell’individuo, nelle sue più svariate componenti ed esplicazioni, è tutelata dalla Costituzione.
Che individua e valorizza delle grandi voci (il lavoro, la proprietà, l’ambiente, la salute, la famiglia), all’interno delle quali vi sono miriadi di situazioni (non specificamente menzionate dalla suprema Carta) la cui rilevanza, ove incise da un evento dannoso, è miglior partito lasciare al Giudice di valutare, secondo il parametri che la stessa Corte giustamente indica, della serietà della incisione e della gravità del danno.
In sintesi, pertanto, ad avviso di chi scrive, la recente sentenza della Corte Suprema si presta pericolosamente ad una lettura che può affermare ed al tempo stesso negare la tutela di importanti diritti inviolabili della persona.
Va considerato che in termini di casistica la parte preponderante dei danni che si trattano nelle aule di giustizia riguarda la lesione della integrità fisica della persona.
E per non allargare troppo il discorso, già così abbastanza complesso, a questo, nella presente sede, ci si attiene.
In questo caso tutti i Tribunali d’Italia adottano delle tabelle (che entro il limite del 9% di invalidità permanente sono da qualche tempo anche previste dalla legge) per la quantificazione del danno biologico.
Il quale, come è noto, rappresenta la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (art.138 e 139 Decr.Legisl. 7.9.2005 n.209).
Le S.U., illustrato il nuovo concetto di danno morale sostengono che se vi sono degenerazioni patologiche della sofferenza non si può risarcire la sofferenza perché in questo caso si è rientrati nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Il concetto è oscuro.
La sofferenza può rimanere tale (come nella maggior parte dei casi) oppure può determinare delle vere e proprie patologie (es.la depressione).
In questo secondo caso non c’è dubbio che si rientra nel danno biologico.
Ed è quello che sembra volere dire la Cassazione (e così peraltro il discorso ha un senso; del tutto logico e condivisibile).
Per contro, in tutti gli altri casi, dove c’è (soltanto) sofferenza, che sempre accompagna la lesione della integrità psico-fisica della persona, non si ritiene di dover interpretare la pronuncia delle S.U. (il dubitativo è d’obbligo vista la precisazione delle S.U. secondo cui deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale) nel senso che la Cassazione abbia inteso escludere il risarcimento di tale voce di danno non patrimoniale.
Ed invero la Corte prescrive che il giudice dovrà, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
In ogni caso una diversa interpretazione non sarebbe accettabile.
E ciò per la semplice ragione che la sofferenza non è mai stata risarcita dai Tribunali con le tabelle del danno biologico che infatti non la contengono.
In conclusione, laddove vi sia un reato, con una lesione alla persona ed una sofferenza che non abbia prodotto una patologia, il Giudice non deve limitarsi a riconoscere e quantificare il danno biologico secondo le tabelle in uso perché queste (come ad esempio espressamente si legge nella nota esplicativa di quelle romane del 2009) non prendono in considerazione né risarciscono la sofferenza in quanto tale.
Opinare ed operare diversamente equivale a dire che la sofferenza (senza patologia seguente) non deve essere più risarcita.
Il che è inaccettabile, perché, in assenza di nuove norme che lo prevedano, questo significherebbe un inspiegabile arretramento culturale, tale qual è non riconoscere e risarcire un danno, indiscutibile nell’an, non altrimenti risarcito.
Il pensiero di chi scrive (esposto immediatamente all’indomani della sentenza delle S.U. in sentenza Trib.Ostia Toppi c. Comune di Roma RG. 784-04 del 27.11.2008 in http://www.sezioneostia.tribunale.roma.it/ Giurisprudenza Sezione) non è rimasto peraltro isolato (cfr. Cass.sez.III° 12.12.2008 n.29191 per un’esplicita valorizzazione del danno morale).
Dovrà quindi e per contro il Giudice personalizzare il danno non patrimoniale valutando se sussista ed in che misura patimento, sofferenza, patimento etc. incrementando il danno biologico.
Una volta accertato che esiste, non si vede proprio perché non si possa adottare un criterio di aumento percentuale rispetto a quanto riconosciuto per il danno biologico.
Come si è spiegato e risulta evidente da quanto fin qui esposto, non vi è nessuna duplicazione o ripetizione di risarcimenti, bensì ristoro di diverse voci del danno non patrimoniale subito dalla vittima.
Una cosa è certa, anche sulla base degli assunti delle S.U., che nella pressoché totalità dei casi di danni alla persona in presenza di reato, non risarcire questa voce di danno significa attribuire al danneggiato un risarcimento incompleto perché il procedimento tabellare usuale di quantificazione del danno alla integrità psico-fisica della vittima non la comprende né la prevede.
Questa conclusione non è provvisoria ed allo stato degli atti; si vuol rispondere alla possibile obiezione che per accordarsi con gli assunti delle S.U. sarebbe sufficiente rifare le tabelle apportandovi i correttivi in modo che contengano oltre al danno biologico (come adesso) anche il danno morale.
Questa obiezione risulterebbe sbagliata.
Mentre infatti si può tentare di tabellare (per comodità di uso ed omogeneità di trattamento di situazioni simili) quanto vale, in termini di perdita della integrità fisica, una menomazione alla persona, è impossibile tabellare il dolore, la sofferenza, il patimento dell’animo; trattandosi di conseguenze delle lesioni che possono assumere connotati, intensità, modalità e durate diverse, anche molto diverse, secondo le circostanze, le età, le diverse condizioni sociali, economiche e di vita, da persona a persona; e secondo le sensibilità e le condizioni psico-fisiche delle stesse.
E, pertanto, il Giudice in tali casi, se riconoscerà tale voce di danno, ove provata nei modi possibili ed anche quindi mediante presunzioni, provvederà a risarcirla oltre quella parte di danno biologico presa in considerazione dalle tabelle, utilizzando la parola morale nella accezione indicata dalla Cassazione, vale a dire come descrittiva non di una categoria autonoma di danno, ma come voce dell’unica categoria del danno non patrimoniale in esame.
Quanto al danno esistenziale vale analogo discorso.
Anche qui il discorso delle S.U. suscita dubbi ed interrogativi.
Si afferma che i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, sicchè darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
L’assunto è accettabile solo se si vuole intendere che, come per il danno morale, occorre evitare automatismi risarcitori.
Se invece vuole intendere che liquidato il danno tabellare non vi è altro da aggiungere, il discorso sarebbe riduttivo e non condivisibile.
Le tabelle elaborate dai tribunali per il risarcimento del danno biologico non prevedono né contengono, pacificamente, il ristoro del danno morale, né tanto meno quello c.d. esistenziale.
E la ragione è abbastanza ovvia valendo qui in misura molto maggiore le considerazioni svolte in proposito per il danno morale.
Mentre si può tabellare la lesione alla integrità psico-fisica menomata sia in termini di valore di punto per ogni singola patologia e sia in relazione alla corrispondente percentuale di invalidità, essendone per l’appunto prevista l’accertabilità medico-legale (e ciò per la elementare ragione che la rottura di un piatto tibiale è più o meno la stessa cosa per ogni essere umano di una determinata età), come si potrebbe tabellare il c.d.danno esistenziale?
Chi può dire, ad esempio, in via preventiva ed automatica, se per quella persona l’attività sportiva (ormai compromessa) era una componente assai importante della sua vita ovvero del tutto irrilevante. E quanto, la sua privazione o menomazione, ne ostacoli il ritorno alla normalità post evento dannoso.
Chi potrebbe tabellare una volta per tutte la perdita per un nonno, ridotto alla zoppia, della possibilità di accompagnare quotidianamente il nipotino al parco o alle giostre ?
E, specialmente, chi potrebbe prevedere e tabellare tutte le infine situazioni (di lesione seria e di danno grave a posizione soggettive di area costituzionale) che la vita contiene ?
E’ evidente che qui si entra nel campo della prova specifica di cui è onerata la parte e nella valutazione del Giudice che nella individuazione, quantificazione e personalizzazione della unica categoria di danno non patrimoniale dovrà se del caso incrementare la voce base del danno biologico con altre voci che ritenga pertinenti al caso , come quella indicata in senso descrittivo, del c.d. danno morale e l’altro, egualmente indicata in senso descrittivo, del c.d. danno esistenziale.
Alla luce delle suddette considerazioni è possibile confrontarsi con l’affermazione delle S.U. secondo cui i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione.
Occorre tenere distinte le questioni.
Nel danno biologico, che rappresenta la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (art.138 e 139 Decr.Legisl. 7.9.2005 n.209), è ragionevole ed accettabile, proprio alla luce del testo normativo che ha codificato prassi giurisprudenziali, che siano ricompresi anche aspetti della lesione alla persona che si proiettano all’esterno.
Come il c.d. danno estetico.
Ancor più, valga ricordare come i Giudici siano soliti richiedere al consulente tecnico di ufficio di prendere posizione sulla esistenza di un eventuale danno alla capacità lavorativa specifica del danneggiato con il che è confermato che con la liquidazione tabellare del danno biologico quello rimane fuori perché la tabella risarcisce solo la proiezione della lesione personale sulla capacità di lavoro (generica) della vittima.
Non diversamente anche il danno (generico) alla vita di relazione è ricompreso nella liquidazione tabellare, sempre che rimanga al di sotto di una soglia determinata di specificità e gravità che lo tragga fuori, imprimendogli autonomia, dalla liquidazione tabellare.
Laddove ciò accada (come negli esempi supra esposti), e venga offerta e fornita adeguata prova, la lesione che abbia inciso, in modo grave e serio, su posizioni soggettive di rango costituzionale, merita ristoro.
Che questo lo si faccia con la formula descrittiva del danno esistenziale ovvero con una personalizzazione in aumento della somma liquidata per il danno biologico, è solo questione di parole e pertanto di nessuna rilevanza; quello che invece rileva ed è bene comprendere (e condividere) è che in questo caso non c’è duplicazione di risarcimento, e ciò in quanto il ristoro che offrono le tabelle non ristora tale voce di danno perché, per farlo, si dovrebbe prevedere un tot di risarcimento, astratto, preventivo e generale per tutti, applicabile, in presenza di un determinato grado di invalidità permanente, sia ai casi nel quale le conseguenze, le proiezioni esterne del danno siano in concreto limitate e riassorbibili (per motivi oggettivi, soggettivi o entrambi) e sia in quelli diversi dove le conseguenze alterino drammaticamente, cioè in peggio, il modo di vivere della vittima.
Con la inevitabile conseguenza di dare troppo a qualcuno e troppo poco ad altri.
Il discorso è meramente teorico perché, come detto, le attuali tabelle risarciscono solo il danno biologico in senso stretto.
In tesi però si potrebbero predisporre, accettando questo rischio, tabelle diverse.
Invero se si considera che tanto più elevate sono le percentuali di invalidità tanto più aumenta la probabilità che esistano proiezioni esterne della lesione molto gravi per la vittima, nulla vieterebbe di riscrivere, in default, le attuali tabelle in modo da ricomprendervi il danno che per mera comodità descrittiva può essere indicato come esistenziale.
Ma allo stato la realtà è diversa. Le tabelle attualmente in uso nei tribunali non risarciscono (come supra dimostrato con l’icastico esempio del binomio danno alla capacità lavorativa generica e danno alla capacità lavorativa specifica) né il danno morale né il c.d. danno esistenziale, nella accezione esposta.
E pertanto tali voci di danno, non altrimenti risarcite, devono essere prese in esame se non si intende sottrarre alla vittima una parte rilevante del giusto ristoro.
L’opinamento di chi scrive trova autorevole puntuale conforto in Cass.12.12.2008 n. 29191 cit secondo la quale in caso di lesioni gravissime con perdita della salute e con perdita totale della capacità lavorativa sia generica che specifica, il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico sicché, ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno, devono aggiungersi in aumento le altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi successivamente, ove documentato e scientificamente provato.
E de hoc satis.
Il danno non patrimoniale subito dall’attore.
Premesso che il fatto in sé costituisce reato di lesioni colpose, non v’ha dubbio alcuno che debba essere riconosciuto al B. (a prescindere dall’esistenza o meno di querela) la voce di danno relativa alla sofferenza ed al patimento che ne sono derivati (descrittivamente danno morale); in questo caso veramente grave e significativo e consistito nelle sofferenze patite e sopportate al riguardo, e considerate tutte le particolarità della fattispecie, ed in particolare il patimento, la preoccupazione, lo stress dovuto alla sottoposizione a cure e ad interventi e le sofferenze lunghe e non risolte derivanti dal sinistro.
Il sistema seguito per la valutazione del danno biologico muove dal valore di punto che rappresenta il criterio più ampiamente diffuso nell’ambito del Tribunale di Roma.
Va però subito detto che l’eventuale assunto che le tabelle in questione possano vincolare in modo assoluto il Giudice non è condivisibile.
In primo luogo perché nessuna norma lo prevede ed in secondo luogo perché così opinando, nella massificazione dell’individuo che discende dall’inevitabile (specialmente a lungo andare) applicazione tralaticia, automatica e standardizzata di una prassi che – a causa della comodità di utilizzo che offre – rischia di diventare più forte e generalizzata di quanto in realtà meriti, si rischia concretamente di perdere di vista la necessità di considerare ogni singolo caso ed in particolare la persona che vi è al centro con le sue caratteristiche e peculiarità e con l’importanza e la cura che è doverosa.
Non si trascura né oblitera che l’applicazione delle tabelle di punto ha degli aspetti positivi quale quello di attenuare la possibilità di trattamenti diversi per situazioni analoghe (come pure quello di consentire alle parti di addivenire più agevolmente a soluzioni transattive extragiudiziali).
Tutto ciò però non può assolutamente offuscare la doverosità da parte del Giudice (correlativa alla legittima aspettativa della parte) che sia valutata specificamente la situazione sottopostagli, con tutte le eventuali particolarità e caratteristiche, valendo le tabelle in tale contesto solo quale utile dato orientativo.
E’ questo del resto il messaggio che proviene dal legislatore che con le leggi 5.3.2001 n.57 e 12.12.2002 n.273 nonché in via sistematica ed organica con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (in Suppl. ordinario n. 163 alla Gazz. Uff., 13 ottobre, n. 239). - Codice delle assicurazioni private anche per le lesioni dalle quali siano scaturiti postumi invalidanti superiori al 9% ha lasciato al Giudice un margine per consentire che la decisione, in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato, possa pervenire ad un risarcimento che sia quanto più possibile integrale ed effettivo (cfr. in termini Corte di Cassazione 13.1.1993 n.357 in F.I.1993 I).
Per il danno biologico per lesioni di non lieve entità peraltro si tratta di indicazione che potrà avere effettiva e compiuta applicazione solo a fare tempo dalla emanazione della tabella unica nazionale, potendosi opportunamente applicare allo stato le tabelle di fonte giurisprudenziale.
In relazione alle circostanze soggettive riguardanti la persona del danneggiato ed oggettive tutte relative alla specifica fattispecie esaminata non si ritiene che sussistano valide ragioni per discostarsi dalla applicazione integrale e conforme delle tabelle suindicate.
All’attore spetta complessivamente la somma omnicomprensiva (vale a dire comprensiva di rivalutazione, interessi e decurtazione della somma già percepita dall’assicurazione del danneggiante nel settembre 2005 di €.20.000) alla data della sentenza di €.44.500,00= per i danni e le spese come di seguito accertati e valutati.
Ed invero, condivisa la relazione peritale d’ufficio, ben motivata ed immune da errori o vizi logico-tecnico-giuridici), va evidenziato che il B. ha subito a seguito del sinistro i seguenti danni:
1. invalidità permanente 22 %
2. invalidità temporanea 100% di gg.60
3. invalidità temporanea 50% di gg.50
4. danno morale
L’ammontare del giusto risarcimento è pertanto il seguente:
A. invalidità permanente: €. 40.860
B. invalidità temporanea: €. 6.035
C. danno morale: €.15.600
D. spese documentate e congrue: €.942
Al pagamento di tali somme i convenuti vanno condannati.
Le somme base riconosciute sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione (secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell’ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).
Inoltre è giusto riconoscere all’attore un ulteriore danno consistente nel mancato godimento da parte dei danneggiati dell’equivalente monetario del bene perduto per tutto il tempo decorrente fra il fatto e la sua liquidazione, per il che si deve fare applicazione dei principi di cui alla sentenza del 17.2.1995 n.1712 della Suprema Corte secondo i quali è escluso che nelle obbligazioni di valore (come quelle risarcitorie) possa assumersi a base del calcolo del danno da ritardo e quindi da mancato godimento dell’equivalente monetario del bene perduto la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia; dovendosi per contro effettuare tale adeguamento assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (della decisione) tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo pubblicati dall’Istat (o in alternativa la S.C. suggerisce il calcolo degli interessi anno per anno sul valore della somma rivalutata).
Va sottolineato che pur non avendo l’attore fornito specifica prova circa tale danno da ritardato pagamento (che non è presunto), devesi ritenere che la sua sussistenza possa essere ritenuta certa.
Ed invero devesi a tale fine fare applicazione delle presunzioni semplici in virtù delle quali non si può obliterare che l’attore se in possesso delle somme predette le avrebbe impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore in parte investendole nelle forme d’uso di tale categoria economica (ad esempio in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere) ricavandone i relativi guadagni. Con tali comportamenti oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione vi sarebbe stato per gli attori un guadagno (che è invece mancato) che pertanto è giusto e doveroso risarcire, in via equitativa, con la attribuzione degli interessi legali.
Tenendosi conto che alla data del 22.9.2005 gli veniva corrisposta dalla compagnia assicuratrice la somma di €.20.000, spettano, per il residuo, gli interessi legali dalla data mediana dal fatto alla data della sentenza sulla somma dovuta e rivalutata. Nonché dalla data mediana dal fatto (rectius: scadenza del termine spatium deliberandi) al settembre 2005 sull’acconto versato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- DICHIARA l’esclusiva responsabilità di D. L. nella causazione del sinistro per cui è causa;
- CONDANNA D. L. nonché ai sensi dell’art. 18 l.24.12.1969 n.990 la Spa Aurora Assicurazioni in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni che liquida in favore di G. B. nella complessiva somma comprensiva di €.44.500,00 (oltre al già percepito) oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- CONDANNA D. L. e la Spa Aurora Assicurazioni in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in solido delle spese di causa che liquida in favore di G. B. in complessivi €.4.000,00 di cui €.1.350,00 per spese anche di consulenza di ufficio, oltre IVA e CAP.
SENTENZA esecutiva.
Ostia lì 22.10.2009
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi |
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Latina (LT), domenica 15 novembre 2009 alle ore 18.00 |
Messa Europea in ricordo di tutte le vittime della strada |
La terza domenica di Novembre, giorno 15, ricorre la Giornata mondiale delle Vittime della Strada decisa dalla FEVR ( Federazione Europea delle Vittime della Strada) alla quale la nostra Associazione aderisce.
La sede di Latina, come ormai da molti anni, organizza una Santa Messa per ricordare tutte le vittime della strada. Presso la Chiesa di Santa Domitilla alle ore 18:00 (sita in Latina zona Morbella) la Santa Messa verrà ufficializzata da Don Gianni Toni, guida spirituale dell’Associazione.
Si è sempre voluto dare un particolare ed importante significato alla Giornata del Ricordo nello spirito che ispira l’azione della nostra Associazione per cercare di coinvolgere sempre più persone sensibilizzate a combattere la Strage Stradale. L’Iniziativa a Latina ha un particolare significato perché purtroppo le nostre strade sono sempre più macchiate di sangue. |
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