Associazione Europea Familiari e Vittime della Strada ONLUS
 venerdì, 27 gennaio 2012 • ore 22:30 212006 accessi alle pagine • 972 informazioni, lette 78979 volte 

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venerdì 20 gennaio 2012
Nominato il Presidente dei giovani del Lazio, Fabrizio Muraro

Fabrizio Muraro, 30 anni di Latina, è stato nominato Presidente dei giovani del Lazio dell’Associazione Europea Familiari e Vittime della Strada Onlus. Il giovane latinense, impegnato nelle forze dell’ordine, ha dato da subito la propria disponibilità ad operare per gli scopi dell’Associazione. “Sono orgoglioso – ha detto Muraro – di potermi impegnare per la sicurezza sulle strade nel porre un freno alle tante tragedie che quotidianamente si consumano ai danni di molti giovani, e non solo, nell’arrecare lutti e disperazione. Ritengo importantissimo il ruolo che noi giovani possiamo interpretare nel mandare messaggi decisivi per salvare tante vite umane. Mi auguro di poter ricambiare fattivamente la fiducia che l’Associazione mi ha dato nel rivestire un ruolo così delicato.” Giovanni Delle Cave, vice presidente nazionale e regionale dell’Associazione, ha ribadito la soddisfazione per il neo eletto. “E’ un giovane di sani principi ed ha tutta la nostra stima e considerazione. L’Associazione supporterà tutte quelle iniziative che il presidente dei giovani e il suo direttivo intenderanno porre in essere per gli scopi che da tempo ci prefissiamo e per i quali siamo quotidianamente impegnati.”

Ufficio Stampa Lazio
Giancarlo Carapellotti

Brindisi, domenica 22 gennaio 2012

Poster per gli angeli morti sulla strada

Omicidio stradale per chi ammazza sull'asfalto ubriaco e drogato

Stanno combattendo da mesi, raccogliendo le firme perché chi ammazza qualcuno sull’asfalto, perché alla guida ubriaco o sotto effetto di droga, possa essere processato per “omicidio stradale”: sono i genitori di vittime di incidenti gravissimi che hanno deciso di unire le forze e acquistare due pagine di un quotidiano nazionale sulle quali, il 25 gennaio prossimo, ci saranno anche i volti dei loro ragazzi. Di Marco Bungaro, che si trovava in auto con due amici di ritorno a Brindisi da una discoteca salentina: alla guida del mezzo c’era un suo amico che aveva assunto sostanze stupefacenti.

venerdì 13 gennaio 2012

Stretti alla famiglia del vigile urbano ucciso a Milano

Esterrefatti da tanta inaudita violenza e sprezzo della vita altrui, esprimiamo con profondo cordoglio la nostra vicinanza alla famiglia ed ai colleghi del vigile urbano ucciso con estrema efferatezza.

Confidiamo nella giustizia e nella volontà della città per avere giustizia dell' 'uso di un mezzo di trasporto come arma impropria.

Ancora esprimiamo la nostra affettiva vicinanza ai familiari.

venerdì 13 gennaio 2012

Sì al danno da perdita di chance al pedone investito privo di reddito

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il prospettato error in iudicando per violazione e falsa applicazione del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 10, nonché violazione e falsa applicazione della normativa sul tasso di interesse e sul risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

La ricorrente, investita sulle strisce pedonali all’età di venti anni, aveva riportato postumi invalidanti e si era vista negare in primo grado il risarcimento del danno morale, riconosciuto in seguito dal Giudice d’appello. Questi tuttavia aveva negato il danno patrimoniale motivando che all’epoca del sinistro l’attrice era studentessa priva di reddito.

La Cassazione ribadisce la propria giurisprudenza, richiamata nel ricorso introduttivo, in tema di risarcimento integrale del danno alla persona, ed in particolare le SU civili 11 novembre 2008, n. 26972, confermando che il pregiudizio deve essere integralmente ed unitariamente ristorato. La Corte argomenta che la gravità delle lesioni, insieme alle circostanze oggettive dalle quali rilevare le qualità e le aspettative di vita della giovane, rappresenta “la prova oggettiva della lesione e del nesso causale con la condotta” dell’agente, nonché la “prova presuntiva che costituisce la fonte della formazione del ragionevole convincimento, di natura probabilistica”. La Corte rileva che nella fattispecie sottoposta al suo esame sussistono gli elementi idonei a fornire la serie di fatti noti, riguardanti la perdita della capacità lavorativa, i quali consentono di risalire al fatto ignorato, relativo alle perdite patrimoniali e di chances lavorative. La Corte precisa infine che il debito patrimoniale da illecito rappresenta un debito di valore e pertanto deve essere calcolato con rivalutazione ed interessi compensativi dalla data del sinistro, e con interessi legali sulla somma liquidata a decorrere dalla sentenza.

(Altalex, 5 luglio 2011. Nota di Laura Biarella)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 19 maggio - 28 giugno 2011 n. 14278


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO TRIFONE - Presidente

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Rei. Consigliere

Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22359-2006 proposto da: *** elettivamente domiciliato in ROMA, VIA *** presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

nonché contro

- intimati -

nonché contro

***, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE *** presso lo studio dell'avvocato *** che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti;

- resistente -

avverso la sentenza n. 794/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, II Sezione Civile, emessa il 05/03/2004, depositata il 06/06/2005; R.G.N. 1608/2000. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l'Avvocato ***;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il 21 ottobre 1994 verso le ore 18,30 la giovane studentessa mentre attraversava sulle strisce pedonali era investita da una Citroen condotta da che guidava a velocità non moderata.

La giovane, ventenne, riportava lesioni gravi al capo, al volto, la frattura della testa del perone, lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale esterno, secondo i primi accertamenti di pronto soccorso.

Lesioni comportanti postumi invalidanti poi valutati nella misura del 25 % dalla consulenza medico legale.

2. Con citazione del 31 ottobre 1996 la *** convenne dinanzi al Tribunale di Palermo la conducente, la proprietaria e la assicuratrice e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione. Resisteva la sola assicuratrice, restavano contumaci le altre parti. La lite era istruita documentalmente con produzioni mediche ed espletamento di CTU.

3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 7 ottobre 1999 condannava le convenute in solido al pagamento della somma complessiva di lire 108,189.280 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed alle spese di lite.

4. Contro la decisione proponeva appello la *** per il risarcimento integrale di tutti i danni, ivi compresi il danno morale ed il danno patrimoniale conseguente alla perdita delle chances lavorative. Resisteva la *** assicuratrice restavano contumaci le altre parti.

5. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 6 giugno 2005, in parziale riforma, accoglieva il gravame in punto di liquidazione del danno morale da reato, ma non riconosceva il danno patrimoniale sul rilievo che all' epoca del sinistro la studentessa non svolgeva attività produttiva di reddito. Poneva le spese del grado a carico delle parti appellate.

6. Contro la decisione ha proposto ricorso la *** affidato ad unico motivo; la *** ha prodotto procura speciale per la difesa orale, non eseguita nel corso del dibattimento, le tre parti non hanno resistito pur ritualmente citate.

7. Questa Corte con ordinanze del 29 novembre 2010 ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non costituite. Tale adempimento risulta verificato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento in ordine al motivo dedotto che deduce error in iudicando per la violazione e falsa applicazione del decreto legge 23 dicembre 1976 n.857 convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 1977 n. 10, nonché la violazione e falsa applicazione della normativa sul tasso di interesse e sul risarcimento del danno da devalutazione monetaria.

Il ricorrente rammenta la giurisprudenza di questa Corte, da ritenersi consolidata, e intende che il criterio risarcitorio stabilito dalla legge speciale nel comma terzo dello art.4 del Decreto legge citato, convertito senza modifiche su tale punto, sia un criterio autonomo di valutazione del danno patrimoniale subito dalla vittima come danno emergente o lucro cessante in conseguenza diretta del fatto illecito allorché per varie cause il soggetto leso non sia nelle condizioni di provare il reddito ovvero di produrlo a causa della età, della disoccupazione, della cassa integrazione o degli studi intrapresi e ancora in corso di perfezionamento, come è nella fattispecie in esame. La legge in questi casi adotta il parametro equitativo del triplo della pensione sociale ed alla base del calcolo si pone il reddito annuale ricostruito in relazione alla entità della invalidità permanente, in misura elevata pari al 25%, in un soggetto in età di studi superiori, che viene a subire una rilevante riduzione della capacità lavorativa, presentandosi come invalida alle offerte di lavoro ed a quelle selettive che attengono anche ad una particolare prestanza e presenza fisica. Basta leggere le conseguenze e la tipologia dei danni fisici e psichici considerati nella consulenza medico legale, per evidenziare che la giovane ventenne studentessa, ebbe a subire, oltre ai danni non patrimoniali biologici e morali, anche le perdite patrimoniali presenti e future, che invece la Corte di appello nega in radice senza alcuna adeguata motivazione.

La fondatezza del motivo deriva non solo dall' incipit di Cass. pen. 1989 n. 2150 che riguarda appunto il caso di studente inoccupate ma proficuamente dedito agli studi. Qui la Corte riconosce la risarcibilità patrimoniale del danno derivante da invalidità permanente, consistente nella liquidazione del danno futuro a causa della menomata capacità lavorativa, e il danno derivante dalla invalidità temporanea e collegate alla distinta perdita del guadagno nella esplicazione della detta capacità, secondo criteri equitativi.

Tale incipit, confermato nella successiva giurisprudenza di questa Corte, tra cui Cass., 2002 n. 101, Cass. 2004 n. 23298, trova un ulteriore conferma nel principio del risarcimento integrale del danno alla persona, ribadito alle SU civili del 24 novembre 2008 n 26972 nel punto 4.8. del preambolo sistematico, che enuncia un principio generale di filonomachia ben riferibile al complesso pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, consequenzialmente derivante dalla grave lesione della salute. Qui il complesso pregiudizio deve essere integralmente ed unitariamente ristorato, sia pure con criteri equitativi ed in relazione alla gravità delle lesioni come circostanziate. Tale gravità, medicalmente accertata, con le circostanze oggettive qualificanti le qualità ed aspettative di vita della giovane lesa, costituisce da un lato la prova oggettiva della lesione e del nesso causale con la condotta del soggetto agente,e d'altro lato la prova presuntiva circostanziata che costituisce la fonte della formazione del ragionevole convincimento, di natura probabilistica, non trattandosi di prova inferiore a quelle e dirette o complete in relazione alla natura del danno. Vedi in tal senso il punto 4.10 delle SU citate, con la precisazione ivi indicata sugli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti, attinenti alla perdita della capacità lavorativa, che consentano di risalire al fatto ancora ignoto, relativo alle perdite patrimoniali e di ciance lavorative.

Il debito patrimoniale da illecito è debito di valore e dunque sarà calcolato con rivalutazione, interessi compensativi dal di dello investimento e con interessi 1cga1i sulla somma liquidata, a far tempo della sentenza. Lo accoglimento del ricorso determina rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati e provvedere anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.


Roma 19 maggio 2011.

Latina (LT), sabato 31 dicembre 2011

WINTER FUN'N BUS - Contro le stragi del sabato sera..

Continua il successo del Fun'n Bus, l'iniziativa promossa dalla Prefettura di Latina alla quale hanno aderito la Provincia di Latina, i Comuni di Latina, Cisterna e Aprilia, il Consiglio Giovani di Latina e Aprilia, la Confcommercio, Cat, Silb, Proloco Latina, Croce Rossa Italiana, Associazione Europea Familiari e Vittime della strada ed Ego Edizioni.
L’iniziativa che consiste nel mettere a disposizione nei vari comuni della provincia di Latina una navetta gratuita per la cittadinanza e in particolar modo per i giovani, permette di collegare durante la sera del sabato ristoranti, pub e le aree della movida locale attraverso un percorso appositamente studiato, tale da evitare che i fruitori si mettano alla giuda in stato di ebbrezza.
“La navetta si è dimostrata quest’ estate uno strumento efficace per prevenire le stragi del sabato sera, molti sono stati infatti i giovani passeggeri che dai diversi comuni hanno usufruito del servizio, ed è sembrato assolutamente opportuno procedere con la “versione invernale” che, per dare un forte segnale di contrasto al fenomeno dell’incidentalità stradale, partirà proprio dalla notte del 31 dicembre, quando si sa, il rischio potrebbe essere più elevato” dichiara il Prefetto di Latina Antonio D’acunto.
"Un servizio possibile - afferma Martellucci, Assessore ai Trasporti della Provincia di Latina - grazie soprattutto alla messa in rete delle Istituzioni che stanno lavorando affinchè l’iniziativa possa essere non più sperimentale ma permanente”.
Importantissimo è stato infatti il contributo dell’ Assessorato ai Trasporti della Provincia di Latina, dei Comuni di Latina, Aprilia e Cisterna che hanno finanziato il servizio rendendo possibile nel giro di pochi giorni l’attuazione dello stesso.
“Un servizio efficace che inoltre si fa vero e proprio promotore di una campagna di sensibilizzazione per un divertimento sicuro” conclude Simona Mulè Presidente della Commissione Consiglio Giovani di Latina.

Percorso

A
ANDATA ORE 21:00 - ORE 00:10 - ORE 1:10 - ORE 2:30
RITORNO ORE 00.40 - ORE 2.00 - ORE 4:30
Piazzale Prampolini ; G.B. Grassi – Obi; Morbella; Quartieri della nuova Latina Q4 - Q5; Via del Lido; Strada Lungomare; Via del Lido; Via Vittorio Veneto; Corso della Repubblica; Piazza del Popolo ; Via Neghelli; Viale XVII dicembre ; Tribunale di Latina; Viale dello Statuto; Viale Giulio Cesare; Rotonda Piccarello

B
PARTENZA ORE 22:40 Aprilia Piazza Roma
ORE 23:20 Cisterna Piazza XIX Marzo – Quartiere San Valentino – Collina dei Pini
RITORNO ORE 3:15 CISTERNA APRILIA